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Articolo 111 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Dispositivo dell'art. 111 Codice Penale

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile [86, 88, 96, 97, 98], ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale [46, 48], risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà(1).

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi(2).

Note

(1) Si tratta di una specifica ipotesi di concorso, che comporta un aggravamento di pena per colui che determina a commettere un reato un soggetto non imputabile o non punibile. Proprio l'espressione "determina" sottolinea che siamo di fronte in ogni caso a un concorso di persone nel reato, in quanto lascia alla persona non imputabile o non punibile un certo, anche se limitato, potere di scelta degli obiettivi e delle modalità di esecuzione.
(2) Tale comma ha subito delle variazioni, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia, ad opera dell’art. 93, comma 1, lett. e) del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il quale ha sostituito l'espressione "potestà" con "responsabilità genitoriale".
Ipotesi tradizionale è la determinazione dei figli, non imputabili, a commettere furti nelle abitazioni, lasciando loro la scelta su quando e come agire.

Ratio Legis

Nonostante vi siano alcun autori che ritengono si tratti di un'ipotesi di applicazione della figura dell'autore mediato, di cui si è parlato all'articolo precedente, il legislatore ha qui disciplinato una particolare fattispecie. Anche quando uno dei concorrenti sia non punibile o non imputabile, la fattispecie si qualifica come concorso. Di conseguenza, in tali ipotesi, si applica la relativa disciplina e non già quella del reato monosoggettivo.

Spiegazione dell'art. 111 Codice Penale

Come anticipato nella spiegazione dell'art. 110, il codice penale configura una ipotesi di concorso di persone nel reato anche nei casi un cui il compartecipe sia un soggetto non imputabile o non punibile.

La norma in oggetto non prevede nemmeno la partecipazione soggettiva o la consapevolezza da parte del deceptus di commettere un reato, ed il concorso nel reato è meramente apparente, essendo il solo soggetto determinatore considerato responsabile, con aggravamento di pena, per la più elevata capacità di delinquere manifestata tramite la strumentalizzazione, ai fini delittuosi, dell'altrui incapacità.

Il determinatore, inoltre, può non aver apportato alcun contributo materiale alla condotta del determinato, ma risponde come se fosse stato lui l'esecutore materiale della condotta antigiuridica.

Al secondo comma è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 63), da riconoscersi quando il determinatore si sia servito della propria prole per commettere il reato.

Massime relative all'art. 111 Codice Penale

Cass. pen. n. 21913/2012

È punibile, ai sensi del comma primo dell'art. 111 c.p., chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall'art. 384, comma secondo, c.p..

Cass. pen. n. 38107/2010

La «determinazione» nel concorso di persone nel reato sussiste quando la condotta del «determinatore» abbia fatto insorgere nel «determinato» una intenzione criminosa prima inesistente, e va distinta dalla «istigazione», che provoca il mero rafforzamento di un proposito criminoso preesistente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato gli estremi della «determinazione» nella condotta dell'imputata che, all'interno di un supermercato, nella convinzione di non essere osservata, aveva dato il «via» alla figlia minorenne per la commissione di un furto).

Cass. pen. n. 2188/1990

L'art. 111 c.p., nel prevedere il caso di chi determini a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile, non richiede nella persona determinata, mero strumento di esecuzione, partecipazione soggettiva né consapevolezza di commettere il reato. In detta ipotesi, il concorso nel reato è meramente apparente, essendo il solo soggetto determinatore considerato responsabile, con aggravamento di pena, per la più elevata capacità a delinquere dimostrata nella strumentalizzazione, ai fini delittuosi, dell'altrui incapacità. La consapevolezza del soggetto determinato, proporzionata al suo grado di capacità di intendere e volere, si ravvisa invece nell'ipotesi prevista dall'art. 112, n. 4, c.p., in cui la deficienza psichica o l'infermità non devono dar luogo a vizio totale di mente, poiché, in tal caso, sussisterebbe la sola responsabilità del soggetto determinatore, di cui all'art. 111 c.p.

Cass. pen. n. 11335/1987

La determinazione di un minore non imputabile a commettere furti in abitazioni, non singolarmente specificati, non esclude la responsabilità aggravata dell'autore mediato ex art. 111 c.p. È sufficiente che le azioni delittuose commesse rientrino nel programma, delimitato nel tempo e nello spazio, ancorché genericamente assegnato, pur lasciando all'esecutore autonomia nella scelta degli obiettivi e delle modalità di esecuzione.

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