Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2188 del 16 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 111 c.p., nel prevedere il caso di chi determini a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile, non richiede nella persona determinata, mero strumento di esecuzione, partecipazione soggettiva né consapevolezza di commettere il reato. In detta ipotesi, il concorso nel reato è meramente apparente, essendo il solo soggetto determinatore considerato responsabile, con aggravamento di pena, per la più elevata capacità a delinquere dimostrata nella strumentalizzazione, ai fini delittuosi, dell'altrui incapacità. La consapevolezza del soggetto determinato, proporzionata al suo grado di capacità di intendere e volere, si ravvisa invece nell'ipotesi prevista dall'art. 112, n. 4, c.p., in cui la deficienza psichica o l'infermità non devono dar luogo a vizio totale di mente, poiché, in tal caso, sussisterebbe la sola responsabilità del soggetto determinatore, di cui all'art. 111 c.p.

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