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Articolo 63 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Dispositivo dell'art. 63 Codice Penale

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire(1).

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente(2).

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [132 2].

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [132 2](3)(4).

Note

(1) Solo dopo che il giudice ha stabilito la pena- base (ovvero quella che il giudice avrebbe applicato se la circostanza non si fosse verificata)secondo i parametri fissati dall'art. 133, potrà lo stesso applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena, corrispondenti alle circostanze aggravanti o attenuanti, specificando le ragioni della propria scelta e, secondo l'opinione dominante, senza prendere nuovamente gli elementi di fatto utilizzati per determinare la pena.
(2) Il comma in esame individua l'ipotesi di concorso di circostanze omogenee tra loro, ovvero tutte aggravanti o tutte attenuanti, ad efficacia comune. In tali casi si verifica un aumento o una diminuzione della pena quante sono le circostanze concorrenti.
(3) Tale comma, sostituito dall'art. 5, l. 31 luglio 1984, n. 400, fa riferimento alle cd circostanze ad efficacia speciale, la cui disciplina del cumulo omogeneo, differente rispetto all'ipotesi di omogeneità tra circostanze ad efficacia comune, è contenuta nei commi successivi.
(4) Relativamente ad alcuni procedimenti speciali quali il giudizio abbreviato (art. 442) e il patteggiamento o applicazione della pena su richiesta (art. 444), il codice di procedura penale prevede specifiche diminuzioni di pena.

Ratio Legis

La norma disciplina il concorso di circostanze omogenee, ovvero la presenza di circostanze tutte attenuanti, tutte aggravanti e tutte ad effetto speciale o autonome.

Spiegazione dell'art. 63 Codice Penale

L'articolo in esame specifica le modalità tramite le quali il giudice procede alle variati di pena determinate dalle circostanze attenuanti o aggravanti.
La commisurazione della pena presenta una struttura bifasica, e dunque il giudice deve dapprima determinare la pena entro i limiti edittali e poi calcolare su tale entità la variazione imposta dalla circostanza.

La norma distingue tre ipotesi di concorso omogeneo di circostanze, ovvero nel caso in cui vi siano più circostanze tutte attenuanti o più circostanze tutte aggravanti:

  • Nel caso di circostanze tutte ad effetto comune è prevista l'applicazione del criterio del cumulo materiale, per cui il giudice deve calcolare un primo aumento o una prima diminuzione sulla pena base del reato semplice, per poi procedere all'ulteriore aumento o alla ulteriore diminuzione, e così via fino all'esaurimento delle circostanze omogenee riconosciute.

  • Se concorre una o più circostanze ad effetto comune ed una circostanza ad effetto speciale o una circostanza per cui è prevista una pene di specie diversa da quella ordinaria del reato, il giudice deve prima effettuare il calcolo sulla base di queste ultime, e poi quantificare la variazione di pena per la circostanza ad effetto comune. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

  • Infine, qualora concorrano più circostanze ad effetto speciale o che prevedano una pena di specie diversa, si applica solamente la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può (non deve) aumentarla o diminuirla fino ad un terzo.

Massime relative all'art. 63 Codice Penale

Cass. pen. n. 34806/2021

In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma 4, c.p., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali.

Cass. pen. n. 34949/2020

La recidiva non può essere considerata una circostanza ad effetto speciale nel caso in cui il concreto aumento di pena applicato, per effetto del criterio mitigatore previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen., sia inferiore ad un terzo, in quanto, ai sensi dell'art. 63 cod. pen., sono circostanze aggravanti ad effetto speciale solo quelle che determinano un aumento della pena superiore ad un terzo.

Cass. pen. n. 52011/2019

In tema di concorso di circostanze aggravanti, la regola del cumulo giuridico prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., non attenendo all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma, al contrario, regolando il concorso tra circostanze omogenee, si applica anche ove concorra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sottratta al bilanciamento con le circostanze attenuanti.

In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, non opera in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale ed aggravanti indipendenti, potendo queste ultime essere assimilate a quelle ad effetto speciale solo allorché comportino un aumento superiore ad un terzo.

Cass. pen. n. 31293/2019

In tema di circostanze aggravanti, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalità ed irragionevolmente più grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale.

Cass. pen. n. 42500/2018

In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno, trova applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, dovrà motivare l'eventuale decisione di applicare l'ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch'esso entrambe le pene, avendo poi cura di convertire il "quantum" di aumento relativo all'arresto nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen., in ossequio ai principi di legalità della pena e "favor rei".

Cass. pen. n. 36104/2017

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Cass. pen. n. 18278/2017

Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, applicando la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen., aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 ritenendo più grave quella di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen.).

Cass. pen. n. 5597/2017

In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, nel calcolare la pena all'imputato condannato per violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter, comma primo, cod. pen. - ritenuta aggravante indipendente - e dell'art. 99, commi 4,5 e 6, cod. pen. - ritenuta aggravante ad effetto speciale - ed in continuazione con altri reati, aveva operato sulla pena risultante dall'applicazione della prima aggravante, ritenuta più grave, l'intero aumento per la recidiva).

Cass. pen. n. 28276/2016

Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.).

Cass. pen. n. 40765/2015

Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'ingente quantitativo di stupefacente detenuto e i precedenti penali specifici potessero essere addebitati all'imputato sia ai fini della quantificazione della pena base che del suo aggravamento, ai sensi degli artt. 80 T.U. Stup. e 99 cod. pen.).

Cass. pen. n. 40114/2010

Nel concorso tra le aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, c.p. e la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale (art. 99, comma quarto, c.p.), la circostanza più grave, ex art. 63, comma quarto, c.p., va identificata nella recidiva.

Cass. pen. n. 18513/2010

Allorché concorrano due circostanze ad effetto speciale (nella specie, recidiva specifica di cui all'art. 99, comma secondo, c.p. e aggravante di cui all'art. 585 stesso codice), è illegittima l'applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell'art. 63, comma quarto, c.p., applicare solo l'aumento connesso alla circostanza più grave, con la possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita.

Cass. pen. n. 28258/2008

In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti.

Cass. pen. n. 4051/2000

In materia di stupefacenti, l'aggravante prevista per chi induce al reato una persona dedita all'uso di droga, costituisce una circostanza ad effetto speciale, atteso che prevede un aumento edittale della pena da un terzo alla metà e che a tale massimo deve farsi riferimento, non rilevando per contro che il giudice possa discrezionalmente determinare l'aumento nel limite inferiore. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva, ai fini del computo del termine massimo della custodia cautelare, che l'aggravante de qua non rientri fra quella ad effetto speciale, non determinando automaticamente un aumento di pena superiore al terzo).

Cass. pen. n. 4621/2000

In tema di estorsione, poiché è sufficiente la presenza di una sola aggravante perché si verifichi l'aumento della pena edittale sino a venti anni, il concorso di più circostanze previsto dall'art. 628 c.p. (cui l'art. 629 rinvia per la determinazione della pena) determina un ulteriore aumento della sanzione applicabile, ai sensi del comma quarto dell'art. 63 c.p.

Cass. pen. n. 135/2000

In caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapina dall'art. 628 terzo comma c.p. (e richiamate per l'estorsione dall'art. 629 secondo comma c.p.) il giudice, ai sensi dell'art. 63 quarto comma c.p., nell'esercizio del suo potere discrezionale può, invece di considerare le stesse assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina o l'estorsione aggravata, aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sino ad un terzo: trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo in quanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto, né si pongono in rapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra.

Cass. pen. n. 16/1998

Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria di reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, c.p.p., della pena stabilita per la circostanza più grave, aumenta di un terzo, e tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del tipo già detto che mantengono la loro natura. (Fattispecie relativa a reato di rapina aggravata a norma dell'art. 628, comma terzo, c.p. con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203).

Cass. pen. n. 1611/1996

In materia di individuazione dei limiti di pena, anche per quanto riguarda la individuazione dei termini massimi di durata della custodia cautelare, in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, la pena per il delitto tentato deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato, deve cioè operarsi la diminuzione di pena prevista per il tentativo dopo aver calcolato gli aumenti per le circostanze aggravanti, siano esse ordinarie che ad effetto speciale o punite con pena autonoma.

Cass. pen. n. 2036/1996

Per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, in caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale del reato di estorsione si deve far riferimento all'art. 629, comma secondo, c.p., che stabilisce la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se concorre «taluna», cioè una sola, delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628 c.p. Ne consegue l'applicazione, nell'ipotesi di concorso di due o più delle suddette circostanze, della norma generale di cui all'art. 63, comma quarto, c.p., che prevede il potere del giudice di aumentare la pena, sicché il reato di estorsione rientra nella categoria di quelli puniti con pena superiore ai venti anni di reclusione, per i quali il termine di custodia cautelare per la fase del giudizio è di un anno e sei mesi.

Cass. pen. n. 2125/1996

La disposizione dell'art. 63, comma 4, c.p., che prevede la facoltà del giudice, nel concorso di più circostanze ad effetto speciale, di aumentare la pena stabilita per la circostanza più grave, attiene esclusivamente alla concreta entità del trattamento sanzionatorio all'esito del giudizio di merito, mentre la disciplina della determinazione della pena ex art. 278 c.p.p., siccome ricollegata a esigenze di cautela di natura processuale, è in grado di assicurarne la realizzazione solo attraverso il sistema di calcolo ivi considerato. E invero la circostanza aggravante ad effetto speciale resta ontologicamente tale anche se la norma penale, per ragioni di mitigazione punitiva, attribuisce al giudice la facoltà di aumentare solo fino a un terzo la pena stabilita per la circostanza più grave o di pari gravità. Ne consegue, che ai fini della determinazione della pena edittale, in relazione ai termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., deve tenersi conto di tutte le eventuali circostanze ad effetto speciale, e non soltanto della più grave di esse. (Fattispecie relativa a reato di estorsione pluriaggravata a norma degli artt. 629, comma 2, c.p., in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p.).

Cass. pen. n. 829/1995

La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento.

Cass. pen. n. 2024/1994

Il rimedio previsto dall'art. 130 c.p.p. (correzione di errori materiali) non può trovare applicazione quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore od un'omissione materiale ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena e perciò emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva correzione del computo della pena, stabilita con sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata — malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti — una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate).

Cass. pen. n. 8914/1992

L'ipotesi di cui all'art. 73 comma quinto d.p.r. n. 309/90 non costituisce un'autonoma figura di reato, ma ha solo natura giuridica di circostanza attenuante ad effetto speciale (art. 63 c.p.) del reato di cui al primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che ai fini della determinazione della competenza per materia, non si tiene conto di tale circostanza a norma dell'art. 4 c.p.p.

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Utente S. chiede
sabato 03/12/2022 - Lazio
“Buongiorno,
sto approfondendo alcuni argomenti di natura giurisprudenziale e vorrei gentilmente avere alcuni chiarimenti, principalmente riguardo le aggravanti ed il tempo necessario a prescrivere. Avrei due domande.

In merito alle circostanze ad effetto speciale, l’articolo 63 cp sancisce:

“Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.”

Dal dizionario giuridico Brocardi leggo però quanto segue:

“Che cosa significa Circostanza ad effetto speciale? Circostanze che determinano un aumento o una diminuzione della pena di oltre un terzo, che però non viene operato sulla pena ordinaria del reato, bensì sulla pena stabilita per la circostanza (art. 63).”

In questa riposta c’è una frase che non capisco e mi crea dei dubbi. Mi riferisco a “che però non viene operato sulla pena ordinaria del reato, bensì sulla pena stabilita per la circostanza”.

Cosa si intende con questo?

Prendiamo ad esempio l’articolo 609 bis cp. e le sue aggravanti esposte nell’articolo 609 ter cp.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che le aggravanti del 609 ter non devono essere riconosciute come ad effetto speciale in quanto non comportano un aumento di pena superiore ad un terzo.
Anche ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale.
(Cassazione penale, SS.UU., sentenza 09/06/2017 n° 28953)

In base alla riposta indicata dal dizionario Brocardi sulle circostanze ad effetto speciale (Circostanze che determinano un aumento o una diminuzione della pena di oltre un terzo, che però non viene operato sulla pena ordinaria del reato, bensì sulla pena stabilita per la circostanza), deduco che le possibili ulteriori circostanze “comuni” applicate ad un 609 ter, andrebbero ad aumentare di oltre un terzo la pena del reato ordinario 609 bis. In questo caso, codeste circostanze comuni verrebbero calcolate come circostanze ad effetto speciale al fine della prescrizione??
In questo caso, a seguito del cumulo, una circostanza comune produrrebbe un aumento della pena di oltre un terzo rispetto alla pena ordinaria del reato.
In tal modo, ai fini della prescrizione, una circostanza comune applicata al 609 ter andrebbe ad aumentare il tempo necessario a prescrivere il reato.

Il mio ragionamento è corretto?

Grazie.”
Consulenza legale i 06/12/2022
Le questioni sottese alla richiesta di parere sono molto complesse e rappresentano l’esito di percorsi giurisprudenziali alquanto travagliati.
Di seguito, dunque, cercheremo di procedere per gradi onde spiegare il meccanismo sotteso al funzionamento delle circostanze del reato e il tema annesso della prescrizione.

In primo luogo va fatta un distinzione tra circostanze comuni, a effetto speciale e a efficacia speciale.
Le prime sono quelle che generano un aumento (o diminuzione) della pena entro i limiti ordinari, ovvero 1/3 della pena.
Le seconde, invece, sono quelle che generano un aumento di pena oltre il limite di 1/3 (effetto speciale) o la comminazione di una pena di specie diversa da quella prevista per il reato (efficacia speciale).

Ebbene, l’art. 63 del codice penale prevede un meccanismo di computo delle circostanze predette diverso, ma questo avviene non tanto nel caso di singola circostanza (in entrambi i casi, invero, il giudice procederà all’aumento o alla diminuzione sulla pena concretamente comminata per il reato per cui si procede) ma in caso di concorso.
Dunuque:
- se si hanno in concorso più circostanze aggravanti comuni, il giudice procede all’aumento per la prima e poi via via agli ulteriori aumenti sulla base della pena risultante dall’aggravamento precedente;
- se, però, a concorrere è una circostanza speciale con altre circostanze aggravanti comuni, allora il giudice dovrà prima determinare la pena complessiva per il reato + la circostanza aggravante speciale e, poi, operare i successivi aumenti sulla base della pena da ultimo ottenuta.

In tutto ciò si pone il problema delle circostanze indipendenti che, tradizionalmente, sono definite come quelle circostanze che vanno sostanzialmente a ridisegnare la cornice sanzionatoria in modo del tutto indipendente – appunto – dal reato cui si riconnettono.

In questo scenario si innesta il problema del rapporto tra prescrizione, circostanze e circostanze indipendenti.
Cominciamo dall’inizio, cercando di rendere conto delle questioni dottrinali e giurisprudenziali senza inutili tecnicismi e riducendo all’osso le stesse.

Come noto, il tempo necessario a prescrivere un reato è delineato dall’ art. 157 del c.p.. A tal fine si considera la “pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.
In parole semplici, la prescrizione non viene incisa in caso di circostanze orinarie e subisce, invece, un aumento in caso di circostanze speciali.

La domanda che la dottrina e la giurisprudenza si sono poste è: che ne è delle circostanze indipendenti? Con maggiore sforzo esplicativo, ci si è chiesti se le circostanze indipendenti, pur non menzionate dall’art. 157 c.p., debbano essere considerate quali circostanza a effetto speciale o a efficacia speciale (e quindi concretamente idonee a determinare aumenti di prescrizione) oppure no.
Orbene, sul punto si sono scontrate due dottrine e due giurisprudenze e il punto di scontro è avvenuto proprio in merito alle dinamiche della violenza sessuale e dell’aggravante di cui all’ art. 609 ter del c.p. (si noti che oggi l’aggravante è stata pesantemente rimaneggiata e, pertanto, il principio di diritto della SSUU, sebbene utilizzabile in generale, mal si attaglia all’attuale formulazione normativa).
- Secondo la prima, le circostanze indipendenti devono, in ragione della loro peculiarità essere equiparate a quelle speciali e, pertanto, sono effettivamente sensibili all’aumento della prescrizione.
- Secondo altra giurisprudenza (cui poi hanno aderito le SSUU col precedente citato nel parere), invece, le circostanze indipendenti vanno equiparate a quelle speciali solo se, concretamente e sulla base del raffronto pena base-pena aggravata, quest’ultima subisca un aumento superiore al terzo. Diversamente si avrebbe un’applicazione in malam partem delle disposizioni in tema di prescrizione.

Dunque, le circostanze indipendenti hanno un effetto sulla prescrizione solo e soltanto se determinano un aumento della pena edittale (così ridisegnata) del reato superiore a 1/3.