Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 829 del 24 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di distinzione tra concussione e corruzione, ciò che conta è che il pubblico ufficiale, avvalendosi del proprio potere, determini la libera volontà del privato attraverso un comportamento costringente o inducente, operando così una pressione psichica sul soggetto passivo. Il reato sussiste, come tentativo, se il privato non accolga la richiesta, come concussione consumata, se la promessa o la elargizione della utilità sia effettuata. La pressione psichica costringente, anche se in modo non assoluto, sussiste tutte le volte in cui al privato il pubblico ufficiale fa comprendere — o attraverso una esplicita specificazione o anche implicitamente attraverso comportamenti inequivoci — che nell'attività di ufficio esso pubblico ufficiale sarà determinato non dagli interessi generali della pubblica amministrazione, ma dal fatto che il privato si assoggetti all'illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione, ne coarta la libera volontà e costituisce, da un lato, il presupposto del reato e, dall'altro, l'elemento discriminatore di esso da quello di corruzione.

(massima n. 2)

La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento.

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