Cass. pen. n. 30566/2025
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecie incriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario che essa esaurisca totalmente l'offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché non osta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di attività successive. (Fattispecie in tema di corruzione, in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la conversazione riproducente l'intervenuto accordo corruttivo, le cui prestazioni reciproche erano state eseguite in momenti successivi). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Salerno, 21/10/2024)
Cass. pen. n. 38516/2007
È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale nella condotta del difensore di un imputato che, nel corso delle indagini preliminari, abbia proposto, senza esito, al teste di modificare la versione dei fatti già resa alla polizia giudiziaria, onde consentirgli di presentare all'A.G. un'istanza per la sua nuova audizione.
Cass. pen. n. 15791/2005
Le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto in flagranza di reato (nella specie furto), sono documentate in verbale, a norma dell'art. 357 comma secondo lett. b) c.p.p., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni ritenute calunniose, costituisce cosa pertinente al reato di calunnia, di cui sono ammessi il sequestro (art. 253 c.p.p.), l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art. 431) e la conseguente utilizzabilità dibattimentale nel procedimento di calunnia. Il verbale delle predette dichiarazioni è, in ogni caso, un documento a norma dell'art. 234 c.p.p. e, come tale, può essere acquisito a norma dell'art. 190 c.p.p. e utilizzato come prova nel processo per calunnia.
Cass. pen. n. 11/1997
Nel procedimento volto ad accertare il reato di favoreggiamento commesso mediante dichiarazioni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria, il verbale in cui queste sono state raccolte ai sensi degli artt. 351 e 357 c.p.p. assume rilievo non già quale atto processuale, bensì quale documento che costituisce corpo di reato; esso invero è atto rappresentativo delle dichiarazioni per mezzo delle quali il reato è stato commesso, e poiché è stato formato nell'ambito di attività investigativa di altro procedimento, deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 235 e 431, lett. f), c.p.p.