Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24919 del 12 giugno 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per la mancata astensione del giudice).

(massima n. 2)

Non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il recapito.

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