Cassazione penale Sez. I sentenza n. 205 del 23 febbraio 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia, ancorché questa sia contestuale all'esecuzione di perquisizione o di sequestro, non determina nullità o invalidità derivata perché utile per inutile non vitiatur sicché quella parte del provvedimento con cui si adempie all'obbligo della informazione di garanzia, ove priva dei requisiti essenziali, imposti dall'art. 369 c.p.p., non importa l'invalidità della restante parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro. (La Cassazione ha altresì rilevato che gli atti di ricerca della prova suindicati possono essere eseguiti senza la previa spedizione dell'informazione di garanzia e che tale fatto esalta l'autonomia di quest'ultima e rende chiaro che fra esse e le perquisizioni od i sequestri non v'è legame contenutistico né rapporto di necessaria dipendenza causale, non costituendone la premessa né logica né giuridica).

(massima n. 2)

La disposizione dell'art. 28 att. c.p.p., secondo cui il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità sicché, per la tassatività di queste (art. 177 c.p.p.), non si può ritenere che la mancata comunicazione all'indagato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell'atto al cui compimento è finalizzata la designazione, sempreché il difensore sia stato avvertito. (Fattispecie relativa ad atti di perquisizione e sequestro).

(massima n. 3)

Nel caso in cui in sede di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di una notevole mole di documenti l'interessato formuli espressa censura in ordine alla esuberanza del sequestro effettuato rispetto a quanto necessario ai fini di prova, il tribunale ha l'onere di individuare e motivare in ordine al nesso diretto o pertinenziale delle singole cose sequestrate con i delitti ipotizzati a carico dell'indagato nonchè con le conseguenziali finalità probatorie, liberando dal vincolo ciò che risulti staggito al di fuori dei limiti segnati da quelle finalità. (La Cassazione ha altresì affermato che l'art. 254 comma terzo, c.p.p., che in tema di corrispondenza dispone la immediata restituzione e non la utilizzabilità delle carte e dei documenti sequestrati che non rientrano tra la corrispondenza sequestrabile, esprime un principio generale che va al di là dell'oggetto di quel sequestro probatorio perchè manifesta l'attuazione del criterio di necessitato collegamento diretto o pertinenziale fra res ed illecito).

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