Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6221 del 16 febbraio 2006

(9 massime)

(massima n. 1)

Il riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. n. 203 del 1991, secondo cui «la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà», implica il ricorso, in deroga alla disciplina del bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p., a speciali criteri di diminuzione della pena, in forza dei quali si applica la reclusione da dodici a venti anni in luogo dell'ergastolo, non rilevando se tale ultima pena sia prevista per la forma aggravata o per la fattispecie criminosa di base.

(massima n. 2)

In tema di chiamata di correo, ove le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo pertanto procedere con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca.

(massima n. 3)

In tema di chiamata di correo, v'è reciproco riscontro in caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato. (La Corte ha precisato che non si ha riscontro reciproco se l'una dichiarazione indichi l'imputato come compartecipe di un fatto omicidiario, attribuendogli un determinato ruolo esecutivo, e l'altra dichiarazione lo menzioni invece come compartecipe esecutivo in occasione di un precedente tentativo d'omicidio in danno della stessa vittima, a meno che non si dimostri che il tentativo prima e l'omicidio consumato poi siano stati compiuti, nel medesimo contesto organizzativo e cronologico, dallo stesso gruppo).

(massima n. 4)

In tema di riunione di processi, il dovere di sentire le parti prima della decisione è adempiuto se sono previamente informate della possibilità della riunione, in modo da potere interloquire in merito, e non è necessaria la loro audizione effettiva potendo esse mantenere sulla questione un passivo silenzio. (La Corte ha pertanto escluso la sussistenza della lamentata nullità, rilevando che il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza « al fine di verificare se ricorrano i presupposti per la riunione ..» e che seguirono varie udienze, a cui le parti furono invitate a comparire con avviso a verbale senza ulteriore citazione, sino a quella in cui il giudice dispose la riunione).

(massima n. 5)

In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta « frazionabilità» della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante.

(massima n. 6)

La disciplina dell'art. 190 bis c.p.p., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis c.p.p. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p., che abbia già reso dichiarazioni « in dibattimento nel contraddittorio» è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.

(massima n. 7)

La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione « per relationem» se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi.

(massima n. 8)

La sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all'imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali.

(massima n. 9)

Nel corso dell'esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza tutte le volte in cui vi sia difformità con la dichiarazione dibattimentale, sia che con questa il soggetto sottoposto ad esame manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti su cui ha riferito in precedenza.

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