All'interno del giudizio si possono distinguere gli
atti preliminari al dibattimento, il
dibattimento vero e proprio e gli atti successivi al dibattimento.
La fase degli
atti preliminari al dibattimento va dalla conclusione dell'
udienza preliminare sino agli atti introduttivi del dibattimento, ma senza una rigorosa delimitazione cronologica, posto che alcune delle attività preparatorie al giudizio (ad es. citazione) hanno luogo nella fase precedente, e che le
questioni preliminari, appartenenti già al dibattimento, vengono trattati prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ad ogni modo, un'interpretazione sistematica suggerisce di prendere come momento iniziale la ricezione del
decreto che dispone il giudizio e come momento finale la costituzione delle parti (art.
484).
Il destinatario del decreto che dispone il giudizio è il
presidente del tribunale o della corte d'assise, il quale può
anticipare l'udienza o differirle, ma non più di una volta, tramite decreto emesso
per giustificati motivi.
L'eventuale provvedimento deve ovviamente essere comunicato al
pubblico ministero, alle parti privare, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori. Fermo restando che tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore ai venti giorni, il provvedimento di anticipazione dell'udienza deve essere notificato ai soggetti di cui sopra almeno
sette giorni prima della nuova data dell'udienza.
La scelta di tale determinazione temporale si spiega in quanto ai sensi dell'art.
468, comma 1, la richiesta di escussione di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone ex art.
210 deve essere avanzata almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.