Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49587 del 5 luglio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva č configurabile solo allorché la denegata prova, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di tal natura da poter determinare una diversa conclusione del processo, ma non quando trattasi di fatto insuscettibile di incidere effettivamente e, quindi, in concreto, sulla formazione del convincimento del giudice, risolvendosi esso soltanto in una delle diverse prospettazioni valutative che informano la fisiologica dialettica tra le opposte parti processuali.

(massima n. 2)

La previsione di cui all'art. 465, comma 2, c.p.p. che impone la comunicazione e notificazione del provvedimento di anticipazione d'udienza almeno 7 giorni prima della nuova data fissata, si pone a tutela del diritto di difesa e trova applicazione solo quando l'udienza venga anticipata in sede di atti preliminari al dibattimento; quando invece si tratti di anticipazione dell'udienza di prosecuzione del dibattimento giā aperto, trova applicazione la diversa disciplina di cui all'art. 477 c.p.p. posto che, in tale momento, il diritto di difesa ha giā avuto modo di esplicarsi la conoscenza di tutti gli atti processuali, mentre, d'altro canto, si pone l'esigenza di garantire la massima concentrazione nella durata del dibattimento stesso.

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