(massima n. 1)
In tema di documentazione degli atti, l'omessa indicazione del nome del difensore dell'imputato nella parte del verbale di udienza relativa alla costituzione delle parti non determina la nullitą del verbale stesso e, per l'effetto, del giudizio, qualora dal contenuto dell'atto risulti che il difensore sia stato presente al dibattimento, abbia assistito l'imputato e abbia formulato le conclusioni finali. (Conf. Sez. 1, n. 1176/1968, Rv. 109259; Sez. 4, n. 1252/1969, Rv. 112052). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Potenza, 19/01/2011)