1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice [126].
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato(1).
Note
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.
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Per la disciplina transitoria, l’art. 87 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha previsto, entro il 31 dicembre 2023, l’adozione di due regolamenti: un primo regolamento (art. 87, co. 1) con le regole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notificazione in modalità telematica degli atti; un secondo regolamento (art. 87, co. 3) con l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui è possibile anche il deposito, la comunicazione e la notificazione in modalità non telematica e, inoltre, stabilisce la disciplina transitoria al nuovo regime. Ai sensi del comma 4 dell’art. 87, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei predetti regolamenti o fino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 135 c.p.p. nella sua formulazione precedente.