Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 32009 del 28 settembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di falsitą ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attivitą investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.

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