Cass. pen. n. 11068/2018
In tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimemnto nei suoi confronti, nonchè dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza.
Cass. pen. n. 6013/2018
La comunicazione prevista dall'art. 386 cod. proc. pen., è atto del procedimento di arresto in flagranza e condizione di validità del solo arreso, sicchè la sua omissione non dispiega alcun effetto sull'efficacia dei successivi atti del procedimento e del processo.
Cass. pen. n. 5157/2018
In tema di arresto o fermo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 386 cod. proc. pen., non rileva la parziale limitazione della libertà di movimento subita dagli occupanti di una imbarcazione abbordata in alto mare dalla polizia giudiziaria, trattandosi di una limitazione relativa, avente per oggetto il mezzo nautico e le connesse attività di controllo di esso, senza una limitazione della libertà personale, anche se, a causa del controllo di polizia e della localizzazione del natante, gli stessi non potessero allontanarsi o darsi alla fuga, sempre che la nave sia stata legittimamente abbordata a norma degli artt. 110 e 111 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.
Cass. pen. n. 45711/2016
In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il Gip non aveva convalidato l'arresto, in ragione del fatto che l'arrestato, rinchiuso in camera di sicurezza, pur essendo posto a disposizione del pubblico ministero, fosse stato condotto in carcere oltre il suindicato termine di legge).
Cass. pen. n. 25235/2014
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.
Cass. pen. n. 36941/2007
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.
Cass. pen. n. 43063/2003
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all'art. 386 c.p.p., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.
Cass. pen. n. 3324/1993
L'art. 386 c.p.p. fa obbligo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di informare immediatamente quest'ultimo dell'avvenuto arresto o fermo. Non sussiste peraltro, per i predetti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'onere di cercare o di rintracciare il difensore di fiducia oltre le indicazioni fornite dalla stessa persona arrestata o fermata. L'impossibilità di contattare il difensore di fiducia designato e di notificare allo stesso ex art. 566 c.p.p., l'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo, davanti al pretore esclude, pertanto, ogni violazione del diritto di difesa e le conseguenti nullità. (Fattispecie nella quale il nuovo e diverso recapito professionale del difensore di fiducia era reperibile dall'elenco telefonico, mentre i verbalizzanti avevano appreso dai carabinieri che il legale non risultava all'indirizzo indicato dall'interessato).
Cass. pen. n. 97/1993
Il verbale di arresto che non contenga l'enunciazione espressa delle ragioni che lo hanno determinato non è affetto da nullità ex art. 178 c.p.p. per il difetto delle condizioni previste da tale norma e neppure è inefficace, in quanto l'inefficacia è disposta dall'art. 386 settimo comma c.p.p. solo per i verbali non trasmessi nei termini temporali previsti dallo stesso art. 386 terzo comma. L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato l'arresto può essere data anche successivamente alla redazione del relativo verbale, purché ciò avvenga entro 24 ore dall'arresto, con l'audizione dei verbalizzanti o con altri atti complementari al verbale di arresto che giustifichino il provvedimento.
Cass. pen. n. 4603/1993
La trasmissione del verbale di arresto al pubblico ministero entro il termine indicato dall'art. 386 c.p.p. può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo, purché la stessa sia effettuata per l'intero contenuto dell'atto, e non mediante semplice comunicazione per riassunto, consentendo al P.M. di controllare immediatamente la ritualità delle circostanze nelle quali la restrizione della libertà si è verificata. (In motivazione la Suprema Corte ha ritenuto legittima la trasmissione del verbale mediante telefax, da considerare equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata, allorché esso sia consigliato da particolari ragioni).
Cass. pen. n. 4997/1992
In tema di arresto in flagranza, nessuna formalità è prevista per l'informazione che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono dare al difensore a norma dell'art. 386, comma secondo, c.p.p. e nessuna sanzione processuale è prevista per l'eventuale inadempimento di tale dovere. (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso la convalida dell'arresto per nullità del provvedimento per mancata conferma, con telegramma, dell'avviso telefonico al difensore).
Cass. pen. n. 10646/1991
Non è prevista alcuna nullità per l'ipotesi di inosservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 386 c.p.p., la quale stabilisce che dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97 stesso codice, né può dedursi tale conseguenza dalla norma di cui all'art. 178, lettera c) c.p.p., non afferendo detto obbligo di informazione in modo diretto all'assistenza dell'imputato. Inoltre dalla disposizione in questione non si deduce affatto che gli ufficiali e gli agenti di polizia debbano «sempre» rintracciare il difensore di fiducia eventualmente nominato dalla persona arrestata o fermata, anche se detto difensore non sia stato reperito presso lo studio o l'abitazione e non sia stato possibile avvisarlo altrimenti. È legittima, pertanto, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia, la nomina di un difensore di ufficio cui notificare l'avviso del giorno fissato per l'udienza di convalida, dovendo questa svolgersi in camera di consiglio con la partecipazione «necessaria» del pubblico ministero e del difensore. (Nella specie il difensore di fiducia non era stato reperito per cui si era provveduto a nominare un difensore di ufficio al quale era stato notificato l'avviso del giorno fissato per l'udienza di convalida dell'arresto e che era poi stato sostituito a norma del quarto comma dell'art. 97 c.p.p. in quanto impossibilitato a presentarsi alla predetta udienza per pregressi impegni).