Cassazione penale Sez. V sentenza n. 97 del 7 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il verbale di arresto che non contenga l'enunciazione espressa delle ragioni che lo hanno determinato non è affetto da nullità ex art. 178 c.p.p. per il difetto delle condizioni previste da tale norma e neppure è inefficace, in quanto l'inefficacia è disposta dall'art. 386 settimo comma c.p.p. solo per i verbali non trasmessi nei termini temporali previsti dallo stesso art. 386 terzo comma. L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato l'arresto può essere data anche successivamente alla redazione del relativo verbale, purché ciò avvenga entro 24 ore dall'arresto, con l'audizione dei verbalizzanti o con altri atti complementari al verbale di arresto che giustifichino il provvedimento.

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