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Articolo 371 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Attivitą di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Dispositivo dell'art. 371 bis Codice di procedura penale

(1)1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione(2) antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

  1. a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  2. b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
  3. c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata [117] e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;
  4. d) [lettera soppressa](3);
  5. e) [lettera soppressa](4);
  6. f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
  7. g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
  8. h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
  9. 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
  10. 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
  11. 3) [numero soppresso](5).

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615 ter, terzo comma, 635 ter e 635 quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo(6).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall' art. 7, del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, ed è stato poi modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 9, comma 4, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(2) Il riferimento ai procedimenti di prevenzione è stato inserito dall'art. 2, del D. L. 23 maggio 2008, n. 92.
(3) Tale lettera è stata soppressa dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in l. 20 gennaio 1992, n. 8). Il testo originario era il seguente: "d) individua i temi di investigazione e orienta i piani di indagine sul territorio nazionale, informandone i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori distrettuali e dandone comunicazione al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata".
(4) Tale lettera è stata soppressa dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in l. 20 gennaio 1992, n. 8). Il testo originario era il seguente: "e) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il miglior impiego dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e delle forze di polizia anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della Direzione investigativa antimafia".
(5) Il presente numero è stato soppresso dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in l. 20 gennaio 1992, n. 8). Il testo originario era il seguente: "3) grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite a norma della lettera f)".
(6) Il comma 4-bis è stato introdotto dall'art. 2-bis, comma 3, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Ratio Legis

Tale norma è stata introdotta al fine di approntare una più specifica e efficiente risposta al fenomeno mafioso e terroristico.

Spiegazione dell'art. 371 bis Codice di procedura penale

Accade spesso che le esigenze investigative determinino la necessità che il pubblico ministero prenda cognizione anche di altri fatti illeciti, diversi da quelli per cui sta svolgendo direttamente attività di indagine.

Tali esigenze di collegamento investigativo diventano ancora più impellenti allorché si proceda per reati legati alle associazioni a delinquere di stampo mafioso o al terrorismo.

L'organo inquirente per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quater è il procuratore nazionale antimafia.

Per reati di stampo mafioso egli dispone della D.I.A. e dei servizi centrali e d interprovinciali della polizia, impartendo direttive.

Per reati legati a fenomeni terroristici solo dei servizi centrali e d interprovinciali della polizia, impartendo direttive (esclusa dunque la D.I.A.).

Al procuratore nazionale antimafia spettano inoltre funzioni di impulso delle indagini, al fine di coordinarne lo svolgimento.

Qualora, per mera inerzia degli organi investigativi, il coordinamento non è stato promosso o non risulta effettivo, procuratore generale della corte di appello può riunire i p.m. distrettuali procedenti ed invitarli a rispettare l'obbligo di cooperazione, dopo aver chiarito eventuali contrasti insorti.

Qualora le riunioni disposte non diano esito alcuno, ed il coordinamento non risulta possibile per perdurante ed ingiustificata inerzia, nonché per ingiustificata e reiterata violazione dei doveri di coordinamento delle indagini, così come definiti dall'art. 371, il procuratore nazionale antimafia dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini, reclamabile presso il procuratore generale presso la corte di Cassazione.

Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

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