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Articolo 33 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Capacità del giudice

Dispositivo dell'art. 33 Codice di procedura penale

1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario [178, e 179 c.p.p.].

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico(1)(2).

Note

(1) Tale articolo è stato modificato dalla norma che ha istituito il giudice unico, in particolare dall'art. 169 del d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) È stato chiarito che l'attribuzione dei processi al tribunale in composizione monocratica piuttosto che in quella collegiale non riguarda la capacità del giudice o il numero dei giudici necessari per costituire i collegi; attiene piuttosto all'inosservanza dei criteri di attribuzione all'interno dello stesso tribunale di cui alle norme 33 quinquies c.p.p. e ss.
In tali casi, pertanto, non si potrà ricorrere alle disposizioni relative alle nullità di ordine generale, assolute e insanabili di cui all'articolo 178, lettera a) c.p.p..

Spiegazione dell'art. 33 Codice di procedura penale

Le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario per costituire validamente il collegio giudicante sono stati disciplinati con un occhio di riguardo da parte del legislatore. Questo perché l'imparzialità e l'indipendenza del giudice e del potere giudiziario nel suo complesso, tutelati costituzionalmente (in primis artt. 25 e art. 102 Cost. Cost.), necessitavano di un corredo normativo appropriato, che desse esecuzione al dettato costituzionale.

Non a caso, l'inosservanza delle disposizioni relative alla capacità del giudice ed al numero dei giudici necessario per costituire validamente il collegio è sanzionata con la nullità, rilevabile anche d'ufficio.

Tali requisiti di validità, ai sensi della norma in esame, sono stabiliti dalle leggi sull'ordinamento giudiziario.

La capacità del giudice è l'idoneità del giudice, intesa come insieme di attributi necessari per poter effettuare legittimamente il compito di giudicante in relazione ad un dato procedimento, esercitando così le funzioni cui è stato chiamato ad adempiere in base a quanto predisposto dall'ordinamento giudiziario.

E' dunque distinto dal concetto di attribuzione che invece è un criterio di distribuzione interna agli uffici degli affari penali. A tal proposito, non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni relative alla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni. I criteri interni di attribuzione del fascicolo sono stabiliti dai singoli uffici giudiziari mediante un criterio di rotazione. Nello stesso senso dispone il comma 3, riguardante invece l'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale piuttosto che a quello monocratico.

Massime relative all'art. 33 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13833/2015

L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità di ipotesi di nullità con riferimento ad ordinanza cautelare personale emessa da g.i.p. incaricato della trattazione del procedimento in forza di "rassegnazione" disposta dal Presidente di sezione sulla base del criterio della connessione, a seguito del trasferimento del magistrato originariamente assegnatario del fascicolo ad altro ufficio giudiziario).

Cass. pen. n. 1735/2015

In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 c.p.p., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43 bis, comma terzo, lett. b), ord. giud. introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.

Cass. pen. n. 38112/2006

La assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad altra non attiene alla giurisdizione, ma piuttosto alla competenza interna, e, pertanto, non si considera afferente alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33 c.p.p., salva l'ipotesi che si versi in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e che possa essere definita extra ordinem. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che non integri alcuna violazione processualmente rilevante la circostanza che la sezione assegnataria di un processo trasmetta direttamente gli atti ad altra sezione in applicazione dei nuovi ed oggettivi criteri di assegnazione contenuti nel sopravvenuto provvedimento tabellare del Presidente del Tribunale).

Cass. pen. n. 33519/2006

L'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex art. 33, comma primo, e 178, comma primo, lett. a) c.p.p., solo in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, mentre resta priva di rilievo processuale la semplice inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter R.D. n. 12 del 1941 (ord. giud.). (Fattispecie in cui il Tribunale, disposta la separazione della posizione processuale dell'imputato che aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato ex art. 4 ter L. n. 144 del 2000, ha assegnato il procedimento, per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, ad altro collegio della stessa sezione).

Cass. pen. n. 16214/2006

Le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a) c.p.p., solo quando hanno per scopo l'elusione o la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto una mera irregolarità il provvedimento di applicazione del presidente e del giudice a latere di una Corte d'assise, già trasferiti ad altro ufficio, per consentire la definizione del processo da parte del collegio che aveva in corso da tempo la celebrazione del dibattimento).

Cass. pen. n. 10255/2003

In tema di intercettazioni telefoniche, la circostanza che nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del Gip nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), il quale si riferisce all'ufficio precostituito per legge e non al singolo magistrato, né attiene alla capacità del giudice — che ove si configuri come difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale integra, ex art. 178 lett. a), c.p.p., una nullità di ordine generale assoluta ed insanabile — in quanto su di essa non incidono le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni nonché quelle inerenti all'assegnazione dei processi, come espressamente statuito dall'art. 33, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 7604/2003

Nel procedimento in camera di consiglio le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della deliberazione della decisione, onde il successivo venir meno delle stesse, occorso nel periodo compreso tra questa e il deposito del provvedimento in cancelleria (nella specie, per collocamento in stato di quiescenza del presidente del collegio deliberante), non costituisce causa di nullità del provvedimento medesimo. (Fattispecie concernente l'applicazione di una misura di prevenzione).

Cass. pen. n. 27862/2001

La destinazione a funzioni monocratiche dibattimentali di magistrato che non abbia esercitato — come prescritto dall'art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, inserito dall'art. 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479 — per almeno tre anni funzioni collegiali non integra un vizio attinente alla capacità del giudice e, pertanto, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p., atteso che la violazione di disposizioni riguardanti l'assegnazione di giudici a determinate funzioni o uffici, ricade nella disciplina di cui all'art. 33, comma 2, dello stesso codice, per il quale non si considerano attinenti alla capacità le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui inosservanza, da assimilare a quella delle disposizioni in materia tabellare, comporta mera irregolarità.

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