Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 51126 del 18 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Non dą luogo a nullitą ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme in tema di applicazione dei magistrati ai collegi giudicanti, poiché le condizioni di capacitą del giudice la cui inosservanza determina detta sanzione processuale sono individuabili esclusivamente nei requisiti di capacitą "generica" di cui all'art. 33, comma 1, in tema di nomina ed ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma rilievo la capacitą "specifica", presa in considerazione dal comma successivo, che afferisce alla regolare costituzione del giudice nell'ambito del singolo processo, con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

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