(massima n. 1)
Il divieto inderogabile di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi giudicanti i reati indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacitā del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., la cui violazione č causa di nullitā assoluta e insanabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.