Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7604 del 17 febbraio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo c.p.p. e dunque all'art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l'art. 666 (procedimento di esecuzione).

(massima n. 2)

Nel procedimento in camera di consiglio le condizioni di capacitą del giudice devono persistere fino al momento della deliberazione della decisione, onde il successivo venir meno delle stesse, occorso nel periodo compreso tra questa e il deposito del provvedimento in cancelleria (nella specie, per collocamento in stato di quiescenza del presidente del collegio deliberante), non costituisce causa di nullitą del provvedimento medesimo. (Fattispecie concernente l'applicazione di una misura di prevenzione).

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