Cass. pen. n. 11649/2019
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale comporta la nullità sia della sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, ritenuta la sussistenza di una circostanza aggravante in fatto contestata, abbia deciso in merito ad una fattispecie non più attribuita alla sua cognizione anziché procedere alla trasmissione degli atti all'organo collegiale, sia della sentenza di secondo grado con la quale sia stata disattesa la relativa eccezione di nullità proposta in sede di impugnazione della sentenza monocratica. (Fattispecie in tema di estorsione aggravata, in cui la Corte, nell'annullare senza rinvio le sentenze di appello e di primo grado con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente, ha ritenuto la tempestività dell'eccezione formulata per la prima volta dalla difesa con i motivi di appello, in quanto la questione relativa all'inosservanza delle norme sulla composizione del tribunale non era emersa prima della riqualificazione operata in sede di decisione, né la difesa avrebbe potuto rilevarla in relazione ad una originaria imputazione per la quale il processo appariva legittimamente instaurato).
Cass. pen. n. 7090/2012
La parte che intenda rilevare l'incompetenza del giudice monocratico, a cui erano stati trasmessi gli atti da quello collegiale, deve sollevare la relativa eccezione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 33 quinques c.p.p., non essendo sufficiente, per evitare la preclusione, l'impugnazione con l'atto di appello dell'ordinanza trasmissiva degli atti.
Cass. pen. n. 3115/2000
È ammissibile, in caso di contrasto, il conflitto tra tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale. Infatti, e come emerge dalla relazione al D.L.vo n. 51 del 1998, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 33 quinquies, c.p.p.) non è considerata dalla legge “una questione di mera distribuzione degli affari interna all'ufficio”, ma dà luogo ad un vizio che può essere rilevato d'ufficio o eccepito dalle parti e comportare, persino, l'annullamento della sentenza e la regressione del procedimento (art. 33 octies, c.p.p.). Deve pertanto concludersi che la situazione di contrasto che può verificarsi all'interno dello stesso tribunale tra gli organi che lo compongono, non potendo essere risolta con provvedimenti di natura ordinatoria emanati dal capo dell'ufficio, dia luogo ad una situazione di “crisi” processuale, che configura uno dei casi analoghi di conflitto previsti dall'art. 28, comma 2, c.p.p., la cui risoluzione è rimessa alla Corte regolatrice.
Cass. pen. n. 2549/2000
Il contrasto negativo che insorga fra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica a proposito della competenza a decidere su una determinata questione (nella specie concernente la materia dell'esecuzione), non è inquadrabile in alcuno dei casi di conflitto previsti dall'art. 28 c.p.p. (ivi compresi i c.d. «casi analoghi» di cui al comma 2 di detto articolo). Infatti la suindicata disposizione normativa trova applicazione soltanto quando, in presenza di una situazione di stallo, l'ordinamento non offra alcuna via per superarla; il che non si verifica nel caso in questione giacché, trattandosi di contrasto fra articolazioni interne di un medesimo ufficio giudiziario (del tutto analogo a quello che poteva verificarsi in passato fra sede centrale e sezioni distaccate della pretura circondariale) esso dev'essere risolto dal dirigente di detto ufficio, avuto anche riguardo a quanto previsto dagli artt. 47 e 47 quater dell'ordinamento giudiziario, i quali attribuiscono, tra l'altro, al presidente del tribunale e al presidente di sezione il compito di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla distribuzione del lavoro fra le sezioni e fra i singoli giudici.