Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10255 del 5 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni telefoniche, la circostanza che nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del Gip nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), il quale si riferisce all'ufficio precostituito per legge e non al singolo magistrato, né attiene alla capacità del giudice — che ove si configuri come difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale integra, ex art. 178 lett. a), c.p.p., una nullità di ordine generale assoluta ed insanabile — in quanto su di essa non incidono le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni nonché quelle inerenti all'assegnazione dei processi, come espressamente statuito dall'art. 33, comma 2, c.p.p.

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