(massima n. 1)
L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio incide sulla capacitą del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullitą assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi in un'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullitą del provvedimento cautelare reale emesso da un collegio del tribunale del riesame diverso da quello tabellarmente previsto, in ragione dell'incompatibilitą di quest'ultimo, gią espressosi sulla regiudicanda con l'annullamento del decreto di sequestro, successivamente riemesso e nuovamente impugnato dall'indagato).