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Articolo 636 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Giudizio di revisione

Dispositivo dell'art. 636 Codice di procedura penale

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601(1).

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione [633].

Note

(1) Quindi il decreto viene notificato al condannato, che riacquista così la qualità di imputato ex art. 60, comma 3, ai computati dello stesso reato, qualora possa operare la suddetta estensione, al responsabile civile, se condannato con la sentenza di cui si chiede la revisione, alla parte civile che nel precedente giudizio avesse ottenuto il risarcimento dei danni.

Ratio Legis

La norma in esame è atta a disciplinare la fase di merito che si instaura successivamente alla richiesta di revisione, non giudicata inammissibile.

Spiegazione dell'art. 636 Codice di procedura penale

L'articolo in oggetto stabilisce che per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 601.

Il giudice ordina senza ritardo la citazione del condannato richiedente la revisione, oppure del condannato non impugnante qualora vi sia richiesta di revisione del pubblico ministero, oppure vi siano le condizioni per estendere i giudizio ai sensi dell'articolo 587.

Il decreto di citazione deve essere notificato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, sia all'imputato che al difensore.

Tale decreto è nullo se non rispetta i requisiti di cui all'articolo 429, comma 1, lett. f), ovvero quando manca l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'udienza, come anche quando manchi l'avviso che in caso di assenza dell'imputato egli sarà giudicato in contumacia.

Il comma 2 stabilisce poi che si devono osservare le disposizioni relative agli atti preliminari al giudizio ed al dibattimento di primo grado, in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni esposte nella richiesta di revisione. Tale previsione trova la propria ratio nell'esigenza di consentire lo svolgimento di tutte le attività istruttorie necessarie, che non sono proprie del giudizio di appello, posto che la corte d'appello non può pronunciarsi esclusivamente sulla basse di una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel giudizio precedente.

Massime relative all'art. 636 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18064/2025

La delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare sulla base delle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgere l'esito del giudizio mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dal richiedente, l'incidenza delle nuove prove, sole o unite a quelle già valutate, deve essere tale da giustificare la pronuncia di una sentenza di assoluzione. La possibilità di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione non preclude l'adozione della stessa declaratoria con la sentenza conclusiva del giudizio di revisione, una volta che questo sia stato disposto.

In sede di giudizio di revisione, la corte d'appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva.

Cass. pen. n. 14955/2024

In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).

Cass. pen. n. 15534/2009

In tema di revisione, l'ammissibilità della richiesta è oggetto d'esame per ragioni di economia processuale, nella fase preparatoria e rescindente, che è diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato. (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 11 marzo 2008).

Cass. pen. n. 40194/2007

La disposizione dell'art. 512 cod.proc.pen., che consente la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, è applicabile anche al giudizio di revisione. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da teste poi deceduto e, sul rilievo della mancata indicazione nella richiesta di revisione, dichiarato inammissibile la richiesta di esame di altro teste, che, analogamente a quello in precedenza ammesso e deceduto, avrebbe dovuto confermare l'alibi del condannato). (Annulla con rinvio, App. Catania, 31 Ottobre 2005)

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Cass. pen. n. 7604/2003

Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo c.p.p. e dunque all'art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l'art. 666 (procedimento di esecuzione).

Cass. pen. n. 18/1998

L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione.

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