(massima n. 1)
La delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare sulla base delle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgere l'esito del giudizio mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dal richiedente, l'incidenza delle nuove prove, sole o unite a quelle già valutate, deve essere tale da giustificare la pronuncia di una sentenza di assoluzione. La possibilità di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione non preclude l'adozione della stessa declaratoria con la sentenza conclusiva del giudizio di revisione, una volta che questo sia stato disposto.