Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18064 del 25 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare sulla base delle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgere l'esito del giudizio mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dal richiedente, l'incidenza delle nuove prove, sole o unite a quelle già valutate, deve essere tale da giustificare la pronuncia di una sentenza di assoluzione. La possibilità di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione non preclude l'adozione della stessa declaratoria con la sentenza conclusiva del giudizio di revisione, una volta che questo sia stato disposto.

(massima n. 2)

In sede di giudizio di revisione, la corte d'appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva.

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