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Articolo 604 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disposizioni particolari

Dispositivo dell'art. 604 Codice di procedura civile

Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo (1), al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma (2).

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore (3), è sentito anche il terzo.

Note

(1) Si precisa che nell'ipotesi di alienazione di beni mobili revocata ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., se i beni sono rimasti nella disponibilità del debitore la procedura esecutiva verrà condotta contro di lui. Diversamente, se i beni sono situati in luoghi di appartenenza del terzo, il giudice, ad istanza del creditore procedente, potrà autorizzare l'ufficiale giudiziario ad eseguire il pignoramento direttamente presso quest'ultimo.
(2) Come si evince chiaramente dalla norma, al terzo è consentito di partecipare all'incanto, poiché nei suoi confronti, non essendo personalmente obbligato, non si riscontrano le ragioni che vietano tale attività al debitore, come la l'esigenza di tutelare la moralità pubblica da frodi ed intrighi da prevenire ed evitare necessariamente.
(3) Ad ogni modo, il debitore, pur non subendo l'esecuzione, non può definirsi estraneo alla procedura stessa e deve, pertanto, essere posto nella condizione di seguirne le fasi in quanto l'espropriazione attuata nei confronti del terzo lo libera dal suo debito nei confronti del creditore procedente e anche per far valere le sue eventuali ragioni contro quest'ultimo.

Ratio Legis

La ratio dell'articolo in esame si riscontra nella necessità di assicurare al terzo proprietario le medesime prerogative oltre ai medesimi rimedi e strumenti di difesa che la legge attribuisce al debitore, consentendo al terzo, diversamente dal divieto per il debitore, di partecipare all'incanto (art. 579 del c.p.c.) e di presentare offerte di acquisto (art. 571 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 604 Codice di procedura civile

Nell’espropriazione contro il terzo proprietario soggetto passivo dell'espropriazione è il terzo, nei cui confronti si compiono tutti gli atti di esecuzione, dovendosi osservare le disposizioni relative al debitore, tranne per quella che riguarda il divieto del debitore di rendersi acquirente del bene espropriato.
Il terzo cessa di essere tale sul piano processuale dopo l’inizio del processo esecutivo, mentre conserva la sua posizione di terzietà sotto il profilo sostanziale; la sua presenza, comunque, non determina l'estromissione del debitore, il quale continua ad essere parte necessaria.

Rivestendo il terzo proprietario la posizione di parte processuale del processo esecutivo, gode degli stessi rimedi del debitore, potendo infatti proporre:
a) l’opposizione all'esecuzione, se intende contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata;
b) l’opposizione agli atti esecutivi, in quanto ha interesse al regolare svolgimento del processo esecutivo.
Gli è, invece, preclusa la possibilità della opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 del c.p.c..

Inoltre, deve ammettersi l’intervento nella procedura espropriativa dei suoi creditori personali, ma non anche di quelli del debitore, a meno che questi ultimi non vantino a loro volta diritti reali di garanzia sui beni espropriandi ovvero non intervengano per effetto di revocatoria dell'alienazione.

E’ ammesso che il terzo possa partecipare all’incanto, non operando nei suoi confronti il divieto di cui agli artt. 571 e 579 c.p.c.
La ragione che sta alla base di tale divieto, infatti, è quella di impedire che il debitore possa liberarsi dell'obbligazione pagando una somma inferiore al credito per il quale si procede, ragione che non ha motivo di esistere nei confronti del terzo, il quale, essendo estraneo al rapporto obbligatorio, deve avere la possibilità di sottrarsi al processo esecutivo abbandonando i beni ai creditori ex art. 2858 del c.c. ovvero acquistando il bene qualora il credito garantito ecceda il valore del bene stesso (in tal modo si gioverebbe dell'effetto purgativo della vendita forzata).

Il secondo comma della norma in esame dispone, poi, che il terzo deve essere sentito accanto e non in sostituzione del debitore, dovendosi qualificare la sua audizione come un’ipotesi di intervento obbligatorio nel processo esecutivo.

Massime relative all'art. 604 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6546/2011

In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo la predetta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. essere, pertanto, promossa altresì contro di questi, in proprio e per l'eventualità che ritorni o sia ritornato "in bonis", allorché il creditore opposto adduca l'insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare, a fronte del più ampio oggetto del proprio credito rispetto ai limiti della pretesa azionabile verso il curatore e, dall'altro lato, il terzo esecutato opponga il carattere pienamente satisfattivo dei pagamenti conseguiti nella predetta sede. (Cassa con rinvio, App. Torino, 22/02/2005).

Cass. civ. n. 18513/2006

La norma contenuta nell'art. 489, cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori contro i quali sono proposte le opposizioni, e non del debitore. Pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre al contrario alla notificazione delle opposizioni proposte dal debitore, quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., con conseguente nullità dell'opposizione notificata nel domicilio eletto dal creditore a norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. (Rigetta, Trib. Benevento, 8 Aprile 2002).

Cass. civ. n. 5507/2003

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata; ne consegue che va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.

Cass. civ. n. 15198/2000

L'art. 604, secondo comma, c.p.c., che stabilisce l'intervento obbligatorio del terzo ogni volta che dev'essere sentito il debitore esecutato, è norma dettata in tema di espropriazione contro il terzo proprietario dal capo VI, titolo II del terzo libro del codice di rito, che non riguarda, perciò, l'espropriazione presso il terzo, il quale non è assoggettato all'esecuzione, ma si presenta come semplice autore e destinatario di attività che si svolgono nel processo esecutivo.

Cass. civ. n. 9885/1994

Nel procedimento esecutivo contro il terzo proprietario (nella specie, datore di ipoteca) si applicano a questo tutte le disposizioni relative al debitore — tranne il divieto di cui all'art. 579, comma 1 — ed il terzo, ai sensi del comma 2 dell'art. 604 c.p.c., deve essere pertanto sentito tutte le volte in cui deve essere sentito il debitore e, come il debitore, deve essere, perciò, convocato anche nell'udienza fissata dal giudice della esecuzione per l'autorizzazione alla vendita dell'immobile (art. 569 c.p.c.); ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, l'omessa audizione del terzo datore (o del debitore) non è, di per sé, causa di nullità del procedimento ed, essendo solo strumentale per il migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, può essere, perciò, dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita (art. 617 c.p.c.) nei casi in cui su di essa abbia influito, viziandolo.

Cass. civ. n. 4369/1978

Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento. Una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, però, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione; pertanto, ai sensi dell'art. 604, solo a quest'ultimo dev'essere notificato l'atto di pignoramento.

Cass. civ. n. 2068/1977

La norma di cui all'art. 2929 c.c., la quale stabilisce che le nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non hanno effetti riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, si riferisce unicamente ai vizi di forma che comportano la nullità dei singoli atti esecutivi: da questa tipizzazione normativa sono escluse perciò le ipotesi di illegittimità dell'esecuzione per mancanza, nel creditore procedente, del diritto a procedere a esecuzione forzata, o perché l'esecuzione viene esercitata su beni che non sono pignorabili oppure non appartengono al debitore esecutato. Conseguentemente la norma indicata non può trovare applicazione quando, trattandosi di espropriazione di un immobile gravato da ipoteca per un debito altrui, il pignoramento e i successivi atti esecutivi siano compiuti nei confronti del debitore, anziché nei confronti del terzo proprietario dell'immobile, come dispone l'art. 604 c.p.c. poiché in tale ipotesi l'azione esecutiva non è diretta contro il soggetto passivamente legittimato e, perciò, in quanto illegittima, è intrinsecamente e assolutamente inidonea ad attuare la funzione dell'espropriazione forzata, precludendo il trasferimento coatto all'aggiudicatario o all'assegnatario del diritto di proprietà sull'immobile illegittimamente assoggettato all'espropriazione.

Cass. civ. n. 3614/1972

L'inosservanza dell'art. 604 c.p.c. incide sulla concreta efficacia del vincolo esecutivo posto in essere dal creditore procedente, sulla sua intrinseca idoneità ad attuare la funzione dell'esecuzione forzata, sì che l'azione intesa a farla valere non può essere qualificata come opposizione di forma, priva di effetti nei confronti dell'acquirente all'incanto (art. 2929 c.c.), bensì come opposizione di merito con la quale si contesta che passivamente legittimata alla espropriazione sia la parte che in realtà è stata assoggettata all'esecuzione forzata, e pertanto si nega che l'atto conclusivo dell'azione esecutiva promossa possa risultare utiliter datum.

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