Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4369 del 2 ottobre 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento. Una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, però, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione; pertanto, ai sensi dell'art. 604, solo a quest'ultimo dev'essere notificato l'atto di pignoramento.

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