Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 597 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Mancata comparizione

Dispositivo dell'art. 597 Codice di procedura civile

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598(1)(2).

Note

(1) L'articolo in esame impedisce che l'atteggiamento passivo delle parti possa arrestare il procedimento esecutivo causandone l'estinzione, in quanto ricollega l'approvazione del progetto di distribuzione alla mancata comparizione. Infatti, in seguito alla mancanza di comparizione, il giudice approva la distribuzione e ordina il pagamento delle singole quote in favore dei creditori.
(2) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 597 Codice di procedura civile

Subito dopo il deposito in cancelleria del progetto di distribuzione, il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
La norma in esame si occupa di disciplinare le conseguenze della mancata comparizione alla prima udienza o a quella che, secondo quanto disposto dall’art. 485cpc, è fissata allorché risulti o appaia probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, stabilendo che ciò importa approvazione del progetto per quanto riguarda il pagamento delle singole quote, con conseguente preclusione di ogni contestazione.

Alle parti ovviamente è consentito contestare, dinanzi al giudice dell’esecuzione, l’eventuale irregolarità nella fissazione dell’udienza e, qualora la contestazione non venga ammessa, opporsi all'approvazione del progetto nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
Secondo la tesi sviluppatasi in giurisprudenza, l'assenza dei soggetti interessati deve intendersi come implicita manifestazione della volontà di approvazione del progetto di distribuzione (lo stesso significato deve essere attribuito al comportamento del creditore che, pur essendo presente all'udienza, non sollevi contestazioni).

Il progetto di distribuzione non contestato fa stato fra le parti al pari dell'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Massime relative all'art. 597 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3465/1980

A norma dell'art. 597 c.p.c. — secondo cui «la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'art. 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente» — l'assenza dei soggetti interessati (creditore precedente e creditori intervenuti) ha il significato di implicita manifestazione della volontą di approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita formato dal giudice dell'esecuzione ed identico significato deve, a fortiori, essere attribuito al comportamento del creditore che, presente alle udienze suddette, non sollevi alcuna contestazione.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!