Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7707 del 2 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, quale, in particolare, l'opposizione agli atti esecutivi, sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione, che č volta solo a ricostruire l'entitā della somma ricavata ed a procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della ritualitā degli atti precedenti.

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