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Articolo 593 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rendiconto

Dispositivo dell'art. 593 Codice di procedura civile

L'amministratore (1), nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice [594].

Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice [disp. att. 178] (2). Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.

Note

(1) L'amministratore giudiziario si può definire sostanzialmente come il custode che compie la propria attività sotto il controllo del giudice dell'esecuzione. Pertanto, egli è tenuto a svolgere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo in proprio nei confronti della massa e potendo essere sostituito dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza delle parti.
(2) L'amministratore deve presentare il rendiconto, ovvero il documento nel quale vengono indicati nel modo analitico i risultati della gestione, entro il termine fissato dal giudice e, in ogni caso, alla fine di ciascun trimestre. Il rendiconto deve essere approvato dal giudice in seguito all'audizione le parti (485) e alla soluzione di eventuali contestazioni sorte circa lo stesso rendiconto, con apposita ordinanza non impugnabile.

Spiegazione dell'art. 593 Codice di procedura civile

In forza della norma in esame viene imposto all’amministratore giudiziario l’obbligo di rendere periodicamente il conto della gestione, ossia alla fine di ogni trimestre (salvo che il giudice non abbia fissato scadenze più brevi), ed al termine della gestione (in questo modo il giudice dell’esecuzione può controllare lo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria).
Il rendiconto va presentato nella cancelleria dell'ufficio esecutivo al fine di consentire ai creditori ed al debitore di prenderne visione.

I rendiconti hanno la struttura di un prospetto delle entrate e delle uscite, devono essere accompagnati dai documenti giustificativi (ossia i documenti utili al riscontro della veridicità delle singole partite) e devono essere redatti secondo le forme di cui all' art. 263 del c.p.c..

Sempre in forza della presente norma viene posto in capo all'amministratore l’obbligo di depositare le rendite che non siano state assorbite dai bisogni dell'amministrazione.
Sia i conti parziali che quello finale devono essere approvati dal giudice e previa audizione delle parti in apposita udienza (in tal senso si vedano art. 485 c.p.c. e art. 178 comma 2 disp.att. c.p.c.).
Le eventuali contestazioni che possono insorgere vengono decise dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile, applicandosi le disposizioni degli artt. 263 e ss. cpc
Il rinvio a tali norme, tuttavia, si ritiene che non escluda la ordinaria proposizione dell'azione o la rimessione al collegio (tribunale) per la decisione del merito.

Non si ritiene suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111, 2° co. Cost., per assenza del requisito della decisorietà, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione ordina all'amministratore di rendere il conto, poiché tale provvedimento non incide sulle posizioni sostanziali delle parti del processo esecutivo.

Massime relative all'art. 593 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18080/2013

L'amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c., per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice e che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice, prevista dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con la conseguenza che il rimedio contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l'opera prestata non può consistere nell'opposizione prevista dall'art. 170 del citato d.p.r. n. 115 del 2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall'art. 645 c.p.c..

Cass. civ. n. 19652/2005

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione risolve contestazioni sul rendiconto presentato dal custode può essere direttamente impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. se incide su diritti soggettivi, poiché, secondo il disposto dell'art. 593 c.p.c., i provvedimenti che il suddetto giudice adotta in sede di approvazione del conto non sono altrimenti impugnabili.

Cass. civ. n. 3419/2004

Non è ricorribile per cassazione la sentenza attinente al giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito, nella parte in cui non abbia disposto, a carico del custode, l'ordine di presentazione del rendiconto e di deposito delle rendite

Cass. civ. n. 5824/1993

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 560 primo comma e 593 c.p.c., ordina al custode di beni immobili pignorati di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività.

Cass. civ. n. 1472/1981

Il giudizio di rendiconto nei confronti del custode, promosso dalle parti che abbiano rinunciato agli atti del giudizio nel corso del quale sia stato concesso sequestro giudiziario (nella specie: causa di reintegrazione di legittima e divisione ereditaria), è autonomo rispetto al giudizio estinto, ove sia affermato il diritto ad ottenere direttamente dal custode il rendiconto con la consegna sia delle rendite che dei beni sequestrati per essere venuto meno lo stato di sequestro e la qualità nel custode di ausiliario del giudice; consegue, pertanto, che ad esso non può estendersi l'efficacia della procura conferita al difensore nel giudizio di divisione ereditaria, operando essa con esclusivo riferimento al rapporto processuale per cui è rilasciata e legittimando il difensore stesso ad esercitare i poteri di controllo del giudice sulla gestione del custode e sul rendiconto cui questi è tenuto, ma non ad instaurare l'autonomo giudizio di rendiconto nei confronti di un soggetto diverso.

Cass. civ. n. 4008/1980

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 593 c.p.c., risolve, applicando le disposizioni degli artt. 236 e ss. dello stesso codice, le contestazioni insorte in ordine ai conti parziali e a quello finale presentati dall'amministratore giudiziario ha natura di provvedimento giurisdizionale decisorio e, pertanto, essendo dichiarata espressamente non impugnabile, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 3969/1975

L'obbligazione di rendiconto è un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perché riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rendere il conto debbono farsi rientrare tra quelle regolate dall'art. 14 c.p.c., il quale fa riferimento, ai fini della competenza per valore, alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, salve le contestazioni che, al riguardo, il convenuto faccia nella sua prima difesa.

Cass. civ. n. 3315/1971

Nelle cause di rendiconto, in mancanza di indicazione o dichiarazione di valore da parte dell'attore, la competenza si presume del giudice adito, ove il convenuto non contesti il valore presunto. Nel caso di contestazione il giudice può ricavare detto valore ai fini della competenza dagli atti di causa ed anche da nozioni di fatto di comune esperienza.

Cass. civ. n. 735/1968

L'ordinanza del giudice, che, nel corso dell'espropriazione forzata immobiliare, pronuncia sul rendiconto del custode dei beni pignorati, costituisce provvedimento non impugnabile, a norma dell'art. 593 c.p.c., anche se a contenuto negativo e puramente ordinatorio. Pertanto, è inammissibile, contro il provvedimento, l'opposizione proposta mediante reclamo al collegio. (Nella specie, essendo stata presentata denuncia penale contro l'operato del custode, il giudice delegato all'esecuzione, con la detta ordinanza — ed ovviamente in attinenza alle contestazioni in merito al rendiconto sollevate con la denunzia — aveva disposto di soprassedere ad ogni statuizione sull'approvazione o meno del conto).

Cass. civ. n. 2158/1961

I giudizi sui rendiconti in sede cautelare ed esecutiva, a differenza dei rendiconti come oggetto di domanda autonoma, sono sottratti alla decisione del collegio, essendo il giudice istruttore (cioè l'organo singolo che ha disposto il sequestro) a norma dell'art. 593 c.p.c., richiamato dall'art. 560, competente a decidere sulle contestazioni con ordinanza non impugnabile. In pendenza del sequestro giudiziario, la parte non ha diritto di pretendere dal custode il rendiconto e la consegna delle vendite, ma solo un interesse a che il conto sia reso al giudice e le rendite siano depositate nei modi da questo stabilito (art. 593 cit.); interesse che è tutelabile mediante un'istanza rivolta direttamente al giudice, al fine di sollecitare, da parte sua, l'esercizio dei poteri-doveri prescritti al riguardo dalla legge.

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