Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4008 del 26 giugno 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 593 c.p.c., risolve, applicando le disposizioni degli artt. 236 e ss. dello stesso codice, le contestazioni insorte in ordine ai conti parziali e a quello finale presentati dall'amministratore giudiziario ha natura di provvedimento giurisdizionale decisorio e, pertanto, essendo dichiarata espressamente non impugnabile, č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

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