Cassazione civile Sez. I sentenza n. 735 del 7 marzo 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza del giudice, che, nel corso dell'espropriazione forzata immobiliare, pronuncia sul rendiconto del custode dei beni pignorati, costituisce provvedimento non impugnabile, a norma dell'art. 593 c.p.c., anche se a contenuto negativo e puramente ordinatorio. Pertanto, č inammissibile, contro il provvedimento, l'opposizione proposta mediante reclamo al collegio. (Nella specie, essendo stata presentata denuncia penale contro l'operato del custode, il giudice delegato all'esecuzione, con la detta ordinanza — ed ovviamente in attinenza alle contestazioni in merito al rendiconto sollevate con la denunzia — aveva disposto di soprassedere ad ogni statuizione sull'approvazione o meno del conto).

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