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Articolo 594 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assegnazione delle rendite

Dispositivo dell'art. 594 Codice di procedura civile

Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [disp. att. 178 2] (1).

Note

(1) Durante lo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria e dopo l'approvazione dei rendiconti trimestrali, le rendite percepite dall'amministratore possono essere attribuite ai creditori, rappresentando così una sorta di distribuzione anticipata, mediante ordinanza non impugnabile pronunciata dal giudice dell'esecuzione. Oppure, il giudice può decidere di accantonare le rendite, le quali andranno ad incrementare il monte attivo finale aggiungendosi al ricavato della vendita.
Questa scelta è rimessa alla discrezionalità del giudice, tant'è che i creditori non possono sindacare con alcuno strumento di impugnazione l'opportunità della distribuzione, ma possono opporsi solo in caso di lesione del proprio diritto di concorrere alla distribuzione o contrastare soltanto le modalità di partecipazione alla stessa ( si cfr. 512).

Spiegazione dell'art. 594 Codice di procedura civile

Con questa norma si attribuisce al giudice la facoltà di disporre, durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria, l'assegnazione delle rendite riscosse, dovendosi a tal fine applicare le regole dettate in tema di distribuzione delle somme ricavate dall'espropriazione (lo scopo è quello di ridurre il pregiudizio derivante ai creditori dalla durata del procedimento).

Alla somma che può essere assegnata vanno detratte tutte le spese sostenute, valendo per queste il principio della prededuzione degli accantonamenti necessari per l'ulteriore svolgimento dell'amministrazione; alla distribuzione si potrà comunque procedere soltanto se i rendiconti parziali sono stati approvati.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 178 delle disp. att. c.p.c., l’assegnazione delle rendite viene disposta con ordinanza non impugnabile.
E’ stato al riguardo affermato che la non impugnabilità dell’ ordinanza attiene solo all'opportunità di procedere all'assegnazione delle rendite (la quale è affidata alla discrezionalità del giudice), mentre non può escludersi la proponibilità delle controversie tra i creditori concorrenti in relazione ai criteri seguiti per l’assegnazione.

I versamenti delle rendite possono effettuarsi solo dopo che sia stato predisposto ed approvato un progetto di distribuzione parziale.

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