Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5824 del 24 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 560 primo comma e 593 c.p.c., ordina al custode di beni immobili pignorati di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, non č suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietā e della definitivitā.

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