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Articolo 559 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Custodia dei beni pignorati

Dispositivo dell'art. 559 Codice di procedura civile

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti(3), senza diritto a compenso.

Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti(4).

Note

(1) Tale norma risulta così modificata dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Se il debitore viene nominato custode non può più godere in maniera libera dei suoi beni, ma deve amministrarli e conservarli in qualità di ausiliario del giudice.
Questi diventa custode in maniera automatica alla data della notifica dell'atto di pignoramento, senza che ci sia bisogno di una nomina, di tutti i beni legati al bene pignorato da un vincolo di dipendenza con il bene pignorato, compresi i frutti e le pertinenze.
(3) Rimangono esclusi dal novero del pignoramento gli arredi che risultano collegati all'immobile solamente da motivi di opportunità economica. Infatti, a questi il pignoramento verrà esteso solo nel caso in cui sia richiesto (si cfr. 556).
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 559 Codice di procedura civile

Dal momento in cui l’ufficiale giudiziario procede alla notifica dell’atto di pignoramento, il debitore viene costituito custode dei beni pignorati, unitamente agli accessori ed alle pertinenze (c.d. custodia legale).
Poichè il custode è un ausiliario del giudice, lo stesso non può in alcun modo disporre dei suoi beni né tanto meno goderne, ma li deve conservare e curare in funzione della vendita o dell'assegnazione.
La disciplina della custodia dell'immobile pignorato si rinviene, oltre che nella disposizione in commento, nel successivo art. 560 del c.p.c., richiamato dall'[[170disp attcpc]] e, in generale, negli artt. 65- 67 c.p.c.
La funzione pubblica del custode è apprezzabile sia dal punto di vista processuale (per un'esigenza di ordine pubblico del processo), sia dal punto di vista sostanziale; il custode deve provvedere ai propri compiti di conservazione e amministrazione con la diligenza del bonus pater familias e, all'occorrenza, secondo le direttive del giudice.

Anche questa norma è stata incisivamente modificata a seguito della Riforma Cartabia.
In particolare, è stata prevista l’anticipazione della nomina del custode del compendio immobiliare pignorato quale strumento attraverso cui incentivare il funzionamento e l’efficienza della procedura di espropriazione.
L’attuale secondo comma dispone che, salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o dell’amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale ex art. 567 del c.p.c. e contestualmente alla nomina dell’esperto, nomina custode giudiziario dei beni pignorati, con provvedimento non impugnabile, una persona inserita nell’elenco di cui all’art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. ovvero lo stesso istituto vendite giudiziarie.

Tale disposizione si pone in linea con la delibera del CSM del 7 dicembre 2021.12.2021, con la quale lo stesso CSM aveva espresso parere favorevole per la prassi, già seguita in molti Tribunali, di nomina anticipata del custode giudiziario al momento e contestualmente alla nomina dell’esperto stimatore.
Tale sistema, infatti, consentiva di realizzare un operato sinergico tra professionalità distinte, e precisamente, da un lato lo stimatore (soggetto in possesso di conoscenze e competenze specialistiche in ordine agli aspetti catastali, planimetrici, urbanistico-edilizi e di estimo) e dall’altro, appunto, il custode (soggetto più adatto a cogliere le implicazioni legali specifiche della connotazione urbanistica e dello stato di occupazione del cespite, soprattutto nella prospettiva di individuare eventuali situazioni opponibili alla procedura e, quindi, da prendere in considerazione a fini decrementativi del valore di collocazione del bene sul mercato).
In tale prospettiva, l’anticipazione della nomina del custode e l’automatica sostituzione del debitore nelle mansioni di custode dalla notifica del pignoramento, costituiscono misure idonee a consentire, da un lato, la riscossione di frutti e rendite cui il pignoramento si estende ex art. 2912 del c.c., e dall’altro permettono al custode di assolvere anche ad una funzione informativa – transattiva, prospettando soluzioni alternative per la definizione della procedura, rispetto alla liquidazione dell’immobile (quali possono essere, ad esempio, la conversione del pignoramento ovvero il pagamento di una somma a “saldo e stralcio”).

Come si è prima accennato, il ruolo di custode potrà essere assunto soltanto da uno dei soggetti indicati nell’elenco di cui all’art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. ovvero dall’istituto vendite giudiziarie ex art. 534 del c.p.c.; la norma, tuttavia, prevede una clausola di salvezza in forza della quale, in situazioni eccezionali e comunque ristrette, il giudice dell’esecuzione potrà non provvedere alla sostituzione del debitore con un custode giudiziario.

Il terzo comma recepisce i nuovi compiti del custode giudiziario, consistenti nel dovere di controllo, di ausilio all’esperto stimatore, di deposito della documentazione di cui all’art. 567 del c.p.c., a cui si aggiunge la previsione di una relazione informativa sull’esito di tale attività, da redigere entro il termine fissato dal giudice.
L’eventuale inosservanza di tali obblighi attribuisce al giudice il potere di procedere alla sostituzione del custode nominato, come risulta espressamente previsto dall’ultimo comma della disposizione in commento.

Tutti i provvedimenti previsti dalla presente norma, anche quelli con i quali viene disposta l’eventuale sostituzione del custode per inosservanza degli obblighi su di lui incombenti, devono essere pronunciati con ordinanza non impugnabile.
Va precisato che il provvedimento in forza del quale il giudice dell'esecuzione nomina custode una persona diversa dallo stesso debitore, avendo natura di provvedimento meramente conservativo, a contenuto ordinatorio e non decisorio, non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost..

Per l'assunzione della qualità di custode è necessaria la capacità di agire e sono inapplicabili nei suoi confronti gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

Massime relative all'art. 559 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22029/2018

Il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilitā nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto alla restituzione dei frutti riguardanti un immobile, giā sottoposto a pignoramento, decorresse dalla domanda del proprietario debitore e non da quella precedentemente proposta dal custode giudiziale, che aveva abbandonato la causa in seguito alla liberazione del bene dal vincolo).

Cass. civ. n. 924/2013

Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell'art. 2913 c.c. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), č configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile che deriva dall'impossibilitā di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltā a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 c.c..

Cass. civ. n. 24443/2010

In tema di esecuzione immobiliare, il creditore procedente č obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati l'indennitā a questi spettante per l'attivitā di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell'esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento.

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Stefano F. chiede
sabato 26/12/2020 - Marche
“Buone Feste, in riferimento alla Vostra consulenza precedente Q202026391, sono a comunicarvi che nella udienza del 11/12/2020 il giudice (omissis), della procedura 129/2018 continua a richiedermi il pagamento dei precedenti canoni maturati (15620,00) in quanto spettanti alla procedura. Io ho dimostrato diverse volte al custode giudiziario della procedura e al Tribunale, producendo fatture e relativi bonifici per questa locazione, pagando anche come terzo pignorato... Non vi è alcun dubbio sulla "chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito".
Abbiamo provveduto a fare richiesta tramite pec/raccomandata ai destinatari dei miei bonifici precedenti alla notifica della esistente procedura, ma costoro non ci pensano proprio di restituirmeli. Il quesito è chi deve occuparsi di fare la richiesta di restituzione dei miei pagamenti effettuati ai NON veri destinatari? Sarei io oppure deve occuparsene il custode giudiziario?
Grazie”
Consulenza legale i 04/01/2021
Nel quesito non viene specificato a che titolo il giudice “continui a chiedere” i canoni pregressi: non si comprende infatti se sia stato emesso un provvedimento o se si tratti di affermazioni a carattere interlocutorio. Chiaramente il legale che segue la procedura è in possesso delle relative informazioni.
In ogni caso, si ribadisce quanto già espresso nella precedente consulenza. Spetterà, semmai, al custode giudiziario agire nei confronti di coloro che hanno ricevuto i pagamenti.
Infatti l’art. 559 c.p.c. stabilisce al primo comma che la custodia dei beni pignorati si estende anche a tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti. Tra i cosiddetti frutti civili dell'immobile vi sono, appunto, i canoni di locazione.
In proposito, in giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 16057/2019) si è precisato che il custode è rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, e risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste; pertanto, egli è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.