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Articolo 500 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti dell'intervento

Dispositivo dell'art. 500 Codice di procedura civile

L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata (1), a partecipare all'espropriazione del bene pignorato (2) e a provocarne i singoli atti [526, 564] (3).

Note

(1) Questo articolo è stato cosìì modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il diritto alla distribuzione spetta a tutti i creditori intervenuti tempestivamente (v. 499), sia che siano muniti sia che siano privi di titolo esecutivo. Diversamente, i creditori non muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tardivamente, possono soltanto partecipare alla distribuzione del ricavato che residua successivamente alla soddisfazione dei creditori privilegiati e di quelli chirografari intervenuti tempestivamente.
(2) Il diritto di partecipare all'espropriazione compete ai creditori intervenuti tempestivamente, e si sostanzia nel diritto a essere sentiti e a proporre al giudice le proprie istanze e osservazioni. Ad esempio, tale diritto può essere esercitato, in caso di conversione del pignoramento o di riduzione del pignoramento (si vedano gli artt.495 e 496 c.p.c.).
(3) I creditori muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tempestivamente sono i soli a cui è riconosciuto per legge il diritto di provocare i singoli atti del processo esecutivo. Sono atti di impulso l'istanza di vendita, l'istanza di assegnazione e ancora la richiesta di distribuzione del ricavato. Diversa è la invece l'opinione della giurisprudenza, la quale attribuisce tale diritto anche ai creditori, muniti di titolo esecutivo, intervenuti tardivamente, sulla considerazione che, quanto alla possibilità di rinuncia, l'art. 629, primo comma, non distingue tra creditori tempestivi muniti o privi di titolo.

Spiegazione dell'art. 500 Codice di procedura civile

La presente norma disciplina gli effetti generali dell’intervento, mentre la disciplina specifica è contenuta nelle disposizioni speciali relative a ciascuna forma di espropriazione.
In generale può dirsi che i poteri dei creditori intervenuti dipendono da condizioni di vario tipo, aventi sia carattere sostanziale (assume rilievo la natura del credito, privilegiato o chirografario) che processuale (rileva la circostanza che il credito sia supportato o meno da un titolo esecutivo e che l'intervento sia tempestivo o tardivo).

Leggendo la norma può notarsi che la stessa, nell’ambito del processo di espropriazione forzata, opera una netta distinzione tra la fase espropriativa propriamente detta (nel corso della quale ai creditori intervenuti vengono riconosciuti poteri d'impulso inferiori a quelli del creditore procedente) e quella distributiva o satisfattiva (nella quale, invece, a tutti i creditori viene riconosciuto un pari diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata).

E’ molto importante il momento temporale in cui viene effettuato l’intervento, in quanto da esso si fa dipendere il concorso dei creditori; infatti, mentre ai creditori intervenuti tempestivamente viene riconosciuto il diritto di concorrere sul ricavato della vendita o dell'assegnazione in ragione del proprio credito, quelli intervenuti tardivamente possono concorrere sulla sola parte del ricavato che residui una volta soddisfatte le ragioni del creditore procedente e di quelli tempestivamente intervenuti.

Quanto appena detto vale solo per i c.d. creditori chirografari, mentre i creditori privilegiati fanno salvo tutto il proprio credito, a condizione soltanto che intervengano prima dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione.

Per quanto concerne il termine entro cui effettuare l'intervento per far sì che lo stesso venga considerato tempestivo, occorre distinguere le diverse forme di espropriazione, e così si avrà che:
  1. nell’ espropriazione mobiliare diretta coincide con la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita ex art. 525 del c.p.c.
  2. nella c.d. piccola espropriazione mobiliare (estesa per effetto della Legge n. 80/2005 alle espropriazioni aventi ad oggetto beni pignorati di valore non superiore a euro 20.000,00) il termine coincide con la data di presentazione del ricorso con cui viene chiesta la vendita o l'assegnazione ex art. 529 del c.p.c.
  3. nell’ espropriazione immobiliare il termine è fissato dall’art. 564 del c.p.c. e coincide con l'udienza di comparizione delle parti per l'autorizzazione della vendita ex art. 569 del c.p.c.
  4. nell’ espropriazione presso terzi: si ritiene preferibile la tesi secondo cui l’intervento è tempestivo purchè avvenga entro l'udienza di comparizione delle parti ex art. 551 del c.p.c., che coincide con l’udienza in cui il terzo rende la dichiarazione.





Il diritto di partecipare all’espropriazione, che la norma riconosce ai creditori intervenuti tempestivamente, consiste nel diritto di essere sentiti e proporre al giudice le proprie istanze e osservazioni.

Soltanto ai creditori muniti di titolo esecutivo e che siano intervenuti tempestivamente spetta il diritto di provocare i singoli atti del processo esecutivo, quali, ad esempio, l'istanza di vendita, l'istanza di assegnazione ovvero la richiesta di distribuzione della somma ricavata.

Occorre precisare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui il titolo esecutivo del creditore procedente venga a caducarsi, non è legittima la prosecuzione della procedura da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo e che siano intervenuti anteriormente a detta revoca; pertanto, gli atti provocati con il concorso di questi ultimi devono ritenersi privi di ogni efficacia.
Questo significa che il creditore munito di titolo esecutivo può soltanto sopperire all'eventuale inerzia del creditore procedente per far proseguire il processo, ponendo in essere al suo posto gli atti di impulso processuale necessari per evitarne l'estinzione.

Poiché i creditori intervenuti senza titolo non possono provocare gli atti dell'esecuzione, si dice che il loro intervento dà luogo ad una esecuzione di tipo satisfattivo, in quanto per mezzo di essa si intende realizzare il contenuto minimo dell'azione esecutiva.
Agli stessi deve riconoscersi il diritto di essere ascoltati nell'udienza fissata per provvedere sulle modalità della vendita, così come in tutte le altre udienze di comparizione delle parti o dei creditori intervenuti.

Massime relative all'art. 500 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26929/2014

Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.

Cass. civ. n. 18227/2014

Dall'art. 629 cod. proc. civ., che prevede l'estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la "ratio" della norma di impedire - per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela - che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente.

Cass. civ. n. 61/2014

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.

Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.

Cass. civ. n. 427/1978

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipano più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore, il cui titolo abbia pacificamente conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, quando si tratti di intervento nel processo esecutivo, occorre distinguere se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché, nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi il processo esecutivo è improseguibile.

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