Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7108 del 29 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 444, comma terzo, c.p.c., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove (a seguito di domanda, accolta dall'istituto previdenziale, del datore di lavoro che abbia più dipendenze) è attuato l'accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. Consegue che in caso di domanda del datore di lavoro di restituzione di contributi indebitamente corrisposti in eccedenza occorre tener conto — al fine della competenza per territorio — dell'accentramento suddetto ancorché il diritto alla ripetizione dell'indebito contributivo sia in ipotesi insorto prima di tale accentramento contributivo.

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