Cassazione civile Sez. VI-lav. sentenza n. 15620 del 24 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall'autonomia collettiva (nella specie, per la restituzione di prestazioni indebitamente corrisposte a seguito della cessazione del rapporto previdenziale) appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442, comma 2, e 413, comma 7, c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c.

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