Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14863 del 3 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l'indennitą di fine rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell'art. 1, comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'indennitą di buonuscita al personale ferroviario č ora erogata dal datore di lavoro Spa Ferrovie dello Stato e non pił dall'Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l'accertamento e l'ammontare dell'indennitą di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. e non in base a quello previsto dall'art. 444 primo comma.

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