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Articolo 473 bis 31 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decreto del presidente

Dispositivo dell'art. 473 bis 31 Codice di procedura civile

(1)Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma è elevato a centocinquanta giorni.

Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473 bis 12, terzo comma.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 31 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la fase iniziale del giudizio in appello relativo a sentenze emesse nell’ambito di procedimenti riguardanti lo stato delle persone, i minorenni e le famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni ex art. 473 bis del c.p.c. (ne risultano, invece, escluse, in considerazione della particolarità delle controversie, le sentenze emesse nei procedimenti di adozione in senso stretto e le misure sui minori stranieri immigrati).

Si ritiene possa essere utile ricordare che, essendo stato eliminato il sistema duale di ripartizione tra Tribunale ordinario, su base circondariale, e Tribunale per i minorenni, su base distrettuale, i predetti procedimenti sono affidati in primo grado alla competenza per materia di un giudice unico (l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è fissata entro il 31.12.2024).

Il primo comma della norma in esame dispone che, non appena ricevuto un ricorso redatto secondo le formalità di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis, 30 e 342, il Presidente della Corte di Appello territorialmente competente (ossia la Corte di Appello, nel cui distretto si trova il Tribunale che ha pronunciato la Sentenza che si intende appellare), dovrà, nel termine di 5 giorni, emettere un decreto, per effetto del quale viene:
- nominato un giudice relatore;
- fissata la data di udienza di comparazione;
- indicato il termine entro cui l’appellante è chiamato a notificare, all’appellato, copia del ricorso medesimo e del decreto Presidenziale.
Come può notarsi, sarà un giudice relatore a condurre l’intera fase istruttoria del procedimento, mentre saranno collegiali la trattazione e decisione, all’esito della relazione proposta in udienza dal giudice relatore medesimo.

Il terzo comma precisa che tra la data di udienza e quella di notifica deve intercorrere un termine di almeno 90 giorni, innalzato a 150 laddove la notifica debba effettuarsi all’estero, e ciò al fine di assicurare un congruo lasso temporale tra la notificazione all’appellato e quella dell’udienza.

Per quanto concerne i poteri officiosi che vengono riconosciuti in ambito istruttorio, la norma precisa che il Presidente della Corte di Appello ha sia il potere di acquisire d’ufficio le relazioni di servizi sociali o sanitari se incaricati, sia il potere, laddove si sia in presenza di domande di contributo economico ovvero, sempre, in presenza di figli minori, di ordinare alle parti il deposito di tutta la documentazione indicata al comma 3 dell’art. 473 bis 12 del c.p.c., ovvero:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei casi di domande di contributo economico o comunque in presenza di figli minori, è previsto che al ricorso debbano essere allegati una serie di documenti significativi, per consentire al Giudice di avere evidenza e cognizione quanto più completa della situazione economico- patrimoniale delle parti.

Infine, per effetto del richiamo al comma 3 dell’[[473bis12]] inerente al giudizio di primo grado, si avrà che, tanto in caso di mancato od incompleto deposito della documentazione sopra descritta quanto nel caso in cui le informazioni rese dovessero risultare inesatte, possa farsi applicazione, anche in sede di appello, del disposto di cui al comma 1 dell’art. 92 del c.p.c., comma 3 dell’art. 96 del c.p.c. e comma 2 dell’art. 116 del c.p.c..

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