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Articolo 30 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Foro del domicilio eletto

Dispositivo dell'art. 30 Codice di procedura civile

Chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [141, 170] (1) (2).

Note

(1) Se la parte provvede ad eleggere il suo domicilio la conseguenza consiste nell'individuazione di un foro elettivamente concorrente con quello designato dal legislatore. Tale conseguenza si produce però solamente se la controversia non rientra nella previsione di cui all'art. 28, poichè in tal caso la competenza territoriale risulterebbe inderogabile.
(2) L'elezione si realizza mediante un atto unilaterale, nella forma scritta a pena di nullità, di norma anteriore all'instaurazione del giudizio e a carattere non recettizio, essendo sufficiente la mera conoscibilità esteriore dell'atto stesso da parte dei terzi. Un esempio tipico è quello in cui il cliente elegge domicilio presso lo studio del proprio difensore.

Ratio Legis

La norma individua un'ulteriore ipotesi in cui la competenza per territorio è attribuita ad un giudice diverso da quello normalmente competente per legge, che si aggiunge alla deroga pattizia di cui all'art. 29 del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 30 Codice di procedura civile

La deroga alla competenza per territorio, oltre che da un accordo tra le parti (quale previsto dal precedente art. 29 del c.p.c.), può anche essere frutto di una indiretta e unilaterale manifestazione di volontà, la c.d. elezione di domicilio, disciplinata proprio da questa norma.
Dispone a tal proposito l’art. 47 del c.c. che l'elezione deve farsi espressamente per iscritto e può essere relativa solo a determinati affari (la sua durata coincide con quella dell’atto o dell’affare); sotto il profilo contenutistico, non occorre che la parte esprima specificamente la volontà di derogare alla competenza.

Per effetto di tale atto si viene a fissare un foro elettivamente concorrente con quello ordinariamente indicato dal legislatore, il quale non può mai configurarsi come foro esclusivo; ciò significa che il foro scaturente dall’elezione di domicilio non può escludere la competenza del foro o dei fori stabiliti dalla legge, ma si limita ad aggiungerne uno nuovo.
Pertanto, il soggetto che ha eletto domicilio può essere convenuto, oltre che in base alle ordinarie regole ordinarie di competenza territoriale, anche dinanzi al foro del domicilio eletto, ma sempre limitatamente alle controversie inerenti a quegli affari determinati per i quali il domicilio è stato eletto.

Sotto il profilo della sua natura giuridica, va detto che l’atto con cui si elegge domicilio è un atto unilaterale, a cui deve attribuirsi natura di negozio di diritto sostanziale, in quanto si realizza fuori dal processo e prima del suo inizio (come tale si distingue dall’elezione di domicilio che si fa nel corso del processo).
E’ stato precisato in giurisprudenza che ai fini della notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 del c.p.c., l'elezione di domicilio deve contenere anche l’indicazione della persona del domiciliatario, oltre alla dichiarazione di domicilio.

Massime relative all'art. 30 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2543/2005

In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i Fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un Foro esclusivo, qual è quello stabilito, in materia di controversie tra consumatore e professionista, dalla disposizione dettata dall'art. 1469-bis c.c., terzo comma, numero 19 (applicabile, avendo natura di norma processuale, nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima).

Cass. civ. n. 3547/1971

L'elezione di domicilio presso il difensore per un determinato processo o per un determinato affare non può valere, secondo i comuni principi ermeneutici, oltre i fini e i tempi cui essa si riferisce, e in ogni caso non può valere ai fini del rapporto che si viene a stabilire tra il cliente ed il difensore.

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