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Articolo 473 bis 30 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma dell'appello

Dispositivo dell'art. 473 bis 30 Codice di procedura civile

(1)L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 30 Codice di procedura civile

Con la riforma Cartabia è stata prevista un’autonoma regolamentazione per il giudizio di appello in materia di persone, minorenni e famiglie (si ricorda che prima di tale momento l’impugnazione avverso le sentenze di separazione e divorzio veniva promossa e trattata con le forme del procedimento in camera di consiglio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 15 della Legge 01.12.1970, n. 898).

In considerazione del richiamo che adesso la norma in esame fa all’art. 342 del c.p.c., gli oneri di forma del ricorso vengono ancorati ai requisiti di ammissibilità prescritti per l’appello ordinario.
E’, dunque, richiesto che il ricorso (non la citazione) debba contenere le indicazioni prescritte dall' art. 163 del c.p.c., essere motivato e che la motivazione dell'appello debba contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tenuto conto, poi, che il richiamo all’art. 163 c.p.c. deve essere coordinato con la particolare natura dell’impugnazione, sia i mezzi di prova e che i documenti dovranno essere indicati, a pena di decadenza, nel ricorso in appello.

Nessuna particolare regola viene dettata in ordine ai termini per l’impugnazione, dal che se ne fa conseguire che troveranno applicazione i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (ovvero trenta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla pubblicazione).

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