Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 473 bis 32 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costituzione dell'appellato e appello incidentale

Dispositivo dell'art. 473 bis 32 Codice di procedura civile

(1)L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l'appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.

L'appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 32 Codice di procedura civile

L’appellante deve notificare all’appellato, entro il termine di 90 giorni ovvero 150 se quest’ultimo risiede all’estero, il ricorso introduttivo al giudizio di appello.
L’appellato, qualora intenda intervenire nel giudizio di appello, deve costituirsi mediante il deposito di una comparsa di costituzione, nella quale esporrà le proprie tesi difensive e puntuali contestazioni, indicando i mezzi di prova di cui intende valersi nonché allegando i documenti che offre in comunicazione, nei limiti di cui al successivo art. 473 bis 35 del c.p.c..

L’esposizione deve avvenire in modo chiaro e specifico, in ottemperanza a quanto disposto dal novellato art. 121 del c.p.c., ove viene proprio consacrato il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, essenziale per garantire il diritto ad una ragionevole durata del processo nonché il principio alla leale collaborazione tra le parti processuali.
La costituzione dell’appellato si considera tempestiva se effettuata entro il termine di 30 giorni prima della data di udienza; tale termine va calcolato a ritroso, considerando il giorno dell’udienza come dies a quo (che resta fuori dal periodo utile), mentre il trentesimo giorno costituisce il momento terminale (dies a quem) e va computato.

Nella comparsa, tempestivamente depositata, l’appellato potrà anche proporre, a pena decadenza, appello incidentale, il cui scopo è quello di far valere la soccombenza su una situazione sostanziale diversa da quella che è oggetto dell’appello principale.
Ciò vuol dire che, una volta proposta la prima impugnazione, l’altra parte soccombente, che vuol impugnare, deve utilizzare la forma dell’appello incidentale, ed inserire, quindi, la propria impugnazione all’interno del processo già aperto, così conservando l’unicità del processo di impugnazione rispetto all’unicità della sentenza impugnata.

A differenza di quanto prescritto nel rito ordinario, viene qui previsto un ulteriore momento di contraddittorio fra le parti; in tal senso va letto il secondo comma della norma, il quale dispone che l'appellante possa depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza a cui l'appellato può, a sua volta replicare, con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.
La finalità di questa parte della norma è ovviamente quella di far sì che si arrivi all’udienza dell’appello con l’attività difensiva delle parti già esaurita.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!