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Articolo 473 bis 14 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Dispositivo dell'art. 473 bis 14 Codice di procedura civile

(1)Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 14 Codice di procedura civile

Con questa norma vengono disciplinate le fasi del procedimento successive al deposito del ricorso, specificandone le tempistiche e descrivendo il contenuto del decreto con il quale viene fissata la prima udienza.
Entro i successivi tre giorni dal deposito del ricorso, correlato dalla documentazione richiesta, il Presidente nomina con decreto il giudice relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa l’udienza di prima comparizione, assegnando al convenuto il termine per la costituzione, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza.

Nello stesso decreto di fissazione di prima udienza il Presidente dovrà tassativamente avvisare il convenuto delle decadenze cui può andare incontro in caso di costituzione oltre il termine indicato, nonché della necessità di munirsi di un difensore tecnico e della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
Viene, inoltre, precisato che tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di 90 giorni se la notifica deve essere effettuata in Italia e di 120 giorni nel caso di notificazione all’estero.
Occorre a quest’ultimo proposito precisare che la notifica della copia del ricorso e del decreto con il quale viene fissata la prima udienza deve avvenire a cura dell’attore e che deve essere garantito un termine di difesa per il convenuto non inferiore a 60 giorni, elevato a 90 giorni nel caso di notifica effettuata all’estero.

Altra importante novità relativa al contenuto del decreto di fissazione di prima udienza, è la previsione dell’avviso che il Presidente dovrà rivolgere alle parti circa la possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

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