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Articolo 473 bis 20 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento volontario

Dispositivo dell'art. 473 bis 20 Codice di procedura civile

(1)L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473 bis 16.

Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 20 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la partecipazione di soggetti terzi ai procedimenti in materia di stato delle persone, minori e famiglie, prevedendo un litisconsorzio che può essere necessario o facoltativo.
Se trattasi di litisconsorzio necessario, il terzo eventualmente pretermesso potrà intervenire in ogni momento del procedimento, senza alcuna preclusione temporale, dovendosi costituire nelle forme dell’art. 473 bis 16 del c.p.c..
Se trattasi invece di litisconsorzio facoltativo, l’intervento del terzo è ammesso solo entro il termine e nelle stesse forme stabilite per la costituzione del convenuto, e ciò onde consentire alle parti di esplicitare le necessarie difese anche a seguito della costituzione del terzo e delle domande che lo stesso abbia proposto.

In particolare, si avrà ad esempio litisconsorzio necessario quando si verte in tema di azioni di disconoscimento di paternità o di dichiarazione giudiziale di paternità, mentre sarà facoltativo nel caso in cui il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, che abbia pertanto diritto al mantenimento, intervenga volontariamente nel giudizio per ottenere il versamento diretto del contributo.

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