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Articolo 473 bis 42 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 473 bis 42 Codice di procedura civile

(1)Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'art. 415 bis del c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473 bis 21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 42 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa di disciplinare l’iter procedimentale che deve essere seguito in materia di violenza e abusi, improntandolo alla massima celerità per ogni fase processuale.
Ciò che caratterizza tale procedimento è l’ordine di accertamento, in quanto l’istruttoria viene collocata prima dei provvedimenti presidenziali.
L’autorità giudiziaria può anche d’ufficio e senza alcun ritardo porre in essere tutte le attività previste dagli articoli che vanno dal 473 bis 40 al 473 bis 46 c.p.c., compresa la riduzione de termini fino alla metà e l’assunzione di prove anche al di fuori dei limiti di ammissibilità individuati dal codice civile, fatto salvo il diritto al contraddittorio e quello alla prova contraria.

Per il particolare caso in cui la persona vittima di violenza o abusi sia collocata presso una struttura protetta, il Giudice, a tutela della sua sicurezza, dispone la secretazione dell’indirizzo di residenza o dimora.
Qualora, invece, nei confronti di una delle parti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale o comunque penda procedimento penale successivo ai termini di cui all’art. 415 bis del c.p.p. per abusi o violenze, nel decreto di fissazione dell’udienza il giudice non dovrà inserire l’invito alle parti a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Detto invito, così come il tentativo di conciliazione, potranno essere rivolti alle parti in un successivo momento e solo allorquando possa essere concretamente ravvisata, a seguito dell’istruttoria, l'insussistenza degli abusi o delle violenze allegate.
Ancora, al fine di evitare i contatti diretti tra le parti, il Giudice potrà ricorrere all'udienza da remoto od alla mera differenziazione degli orari di comparizione delle parti, sempre salvaguardando la pienezza del contraddittorio ed il diritto alla prova contraria al fine di assicurare il giusto processo.

Al fine di garantire il coordinamento tra le differenti Autorità, al quinto comma si prevede che sia il Giudice a richiedere, anche d'ufficio e senza ritardo, nello stesso decreto di fissazione udienza, al Pubblico Ministero o alle altre Autorità competenti informazioni in merito ai procedimenti pendenti o già definiti in merito agli abusi e alle violenze allegate, con richiesta di trasmissione degli atti, purché non coperti da segreto istruttorio ex art. 329 del c.p.p., che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

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