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Articolo 265 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Giuramento

Dispositivo dell'art. 265 Codice di procedura civile

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [2736 n. 2 c.c.] (1) le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta [263 c.p.c.] o rimane contumace [171, 290 ss. c.p.c.] (2). Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241 (3).

Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento (4) le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli (5).

Note

(1) Si tratta del giuramento d'estimazione di cui all'art. 241 del c.p.c..
(2) A prescindere dal giuramento, la giurisprudenza valuta l'omessa presentazione del conto come un comportamento da cui desumere argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del c.p.c..
In ogni caso, il giudice istruttore può disporre, in luogo del giuramento, qualsiasi altro mezzo di prova (ad esempio la consulenza tecnica).
(3) Poiché viene prevista la diretta applicabilità dell'art. 241, si deve ritenere che il giuramento possa essere disposto solo se non sia possibile determinare altrimenti l'ammontare del credito: va, inoltre, stabilita la c.d. taxatio, ossia la somma fino a concorrenza della quale esso avrà efficacia.
(4) Si tratta del giuramento suppletorio di cui all'art. 240 del c.p.c..
(5) Il giudice dispone il giuramento suppletorio a sua discrezione: tuttavia, tale facoltà può essere esercitata solo per dimostrare l'entità di quelle partite del conto in ordine alle quali non sia possibile o non si usi rilasciare ricevuta, oppure nel caso di smarrimento della pezza giustificativa senza colpa della parte.

Spiegazione dell'art. 265 Codice di procedura civile

Nell'ambito del giudizio di rendiconto l'ordinamento prevede la possibilità che i mezzi di prova prodotti dalle parti siano insufficienti, lacunosi o incompleti, ipotesi che il gestore potrebbe cercare di sfruttare in proprio favore al fine di non adempiere all'obbligo di rendere il conto.
Proprio per far fronte a tale possibilità, si consente al giudice di disporre sia la consulenza tecnica che il giuramento, il quale ultimo potrebbe essere considerato come una sorta di misura sanzionatoria della mancata osservanza dell'ordine di presentare il conto.

Il primo comma prende in considerazione la possibilità che il giudice ammetta il creditore a provare le somme che gli sono dovute tramite giuramento estimatorio, ovviamente nel caso in cui l'ammontare delle somme di spettanza non sia determinabile con altri mezzi di prova.

Le ipotesi in cui può ricorrersi al giuramento sono:
a) la mancata presentazione del rendiconto;
b) la contumacia del soggetto tenuto a rendere il conto. In questo caso l'ordinanza che ammette il giuramento deve notificarsi personalmente ai sensi dell'art. 292 del c.p.c. ed è revocabile soltanto qualora il gerente presenti il conto regolarmente formato con i relativi documenti giustificativi prima che il giuramento sia stato prestato.
c) la presentazione di un conto redatto in maniera lacunosa e/o incompleta e privo delle c.d. pezze giustificative.

Il rinvio all'art. 241 del c.p.c. deve intendersi nel senso che il giuramento è ammesso solo quando sia indeterminato il quantum ma non l'an e non sia possibile sopperire con altri mezzi di prova.
L'ammissione al giuramento costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo comma attiene all'ipotesi in cui a rendere il giuramento sia colui che è obbligato a rendere il conto. Si ritiene che si tratti di una particolare forma di giuramento suppletorio, a cui si può ricorrere nei soli casi in cui non è possibile (per impossibilità materiale) o non si suole (per impossibilità morale) chiedere ricevuta al gerente.
In ogni caso, affinché il giuramento suppletorio possa essere disposto, è necessario che il conto sia stato comunque presentato e che le partite su cui verterà il giuramento siano state contestate.
E’ stato evidenziato come la discrezionalità del giudice sia limitata nella scelta del soggetto al quale deferire il giuramento, che può essere solo il gerente, in deroga al n. 2 dell'art. 2736 del c.c..

L'ultima parte del secondo comma si occupa delle partite contabili contestate e sfornite di pezze di appoggio, che comunque risultino verosimili e ragionevoli.
In questo caso il giudice potrà considerarle vere, anche senza il giuramento su di esse, facendo ricorso alle massime di esperienza.

Massime relative all'art. 265 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1551/2006

L'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista.Ne consegue che non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento da parte del soccombente, effettuato a seguito di una richiesta di pagamento proveniente dal legale della parte vincitrice, sia pur redatta in termini amichevoli per ragioni di colleganza professionale, dopo una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, in quanto tale comunicazione è l'annunzio che la parte vincitrice intende ottenere immediatamente il pagamento, procedendo in sede esecutiva mediante precetto in mancanza di un pagamento spontaneo, e pertanto il pagamento eseguito è volto ad evitare l'esecuzione forzata.

Cass. civ. n. 21090/2004

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 cod. proc. civ., o con quello suppletorio), rimanendo esclusa la possibilità di una pronunzia di non "liquet", che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.

Cass. civ. n. 14317/2002

L'efficacia probatoria del giuramento suppletorio (che ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che, all'esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati) deriva dalla sua stessa prestazione in una situazione in cui la domanda, pur se non pienamente provata, non è, tuttavia, completamente sfornita di prova, sicché la eventuale, successiva proposizione di una querela di falso contro documenti considerati (insieme con le altre risultanze processuali) quali indizi ed argomenti di prova sufficienti a giustificare il ricorso al giuramento stesso deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione, poiché quest'ultima non si fonda sull'efficacia probatoria propria del documento, bensì sugli effetti (legalmente predeterminati) del giuramento (ciò che, a più forte ragione, deve dirsi nell'ipotesi — quale quella di specie — di cui all'art. 265, comma secondo, c.p.c., potendo il collegio ordinare a chi renda il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si possa o non si sia soliti chiedere ricevuta).

Cass. civ. n. 7527/1997

In tema di rendimento di conti, il giuramento previsto dal primo comma dell'art. 265 c.p.c. può essere deferito anche quando il conto sia stato presentato ma le sue carenze siano tali da renderlo totalmente inadeguato alla rappresentazione, in termini contabili, dei rapporti derivati dall'attività gestoria e del suo esito. In tal caso, però, il giuramento non può avere ad oggetto singole partite del conto, sia perché esse non coincidono con il risultato complessivo della gestione, sia perché, essendo il conto presentato dal gestore totalmente inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta, la certezza raggiunta in ordine a tali specifici punti non potrebbe condurre all'accertamento delle somme dovute. È invece consentito che il giuramento previsto dal secondo comma dell'art. 265 citato abbia ad oggetto singole partite, perché, in relazione a tale ipotesi, non è in discussione l'idoneità del conto ad assolvere le finalità che gli sono affidate dalla legge, trattandosi di disposizione intesa ad agevolare l'attività probatoria del gestore in relazione alla dimostrazione dell'esistenza di spese per le quali «non si può o non si vuole rilasciare ricevuta».

Cass. civ. n. 6232/1987

L'art. 265 c.p.c. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenti, in presenza dell'accertata impossibilità di determinare altrimenti il credito dell'avente diritto. All'ipotesi della mancata presentazione deve equipararsi il caso in cui il conto sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta, come nel caso che contenga la mera indicazione dei dati contabili sulle entrare e sulle uscite, dovendo esso dare la prova non solo della quantità e qualità delle somme incassate e della entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di valutare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, al fine di riscontrare un operato conforme a quei criteri di buona amministrazione che, alla luce del principio stabilito dall'art. 1176 c.c., vengono ribaditi in tema di mandato dall'art. 1710 c.c.

Cass. civ. n. 2335/1977

Per l'art. 265 del codice di procedura civile il giudice ha facoltà non obbligo di ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace.

Cass. civ. n. 1970/1976

L'art. 265 c.p.c. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenta, indipendentemente da ogni indagine su un'eventuale colpa di quest'ultimo e, quindi, senza necessità di accertare se la mancata presentazione del conto possa essere giustificata, come risulta dal secondo comma dell'articolo citato, che consente il deferimento del giuramento in casi nei quali nessuna colpa della controparte è ipotizzabile: l'unico presupposto richiesto dalla legge consiste nell'accertata impossibilità di determinare altrimenti il credito dell'avente diritto.

Cass. civ. n. 2921/1960

Il giuramento di cui al secondo comma dell'art. 265 non è deferibile quando la mancata esibizione della necessaria documentazione sia dovuta alla condotta gravemente colposa della parte tenuta al rendiconto.

Cass. civ. n. 555/1959

A norma dell'art. 265 c.p.c., il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute non solo se la parte tenuta al rendiconto non lo presenti, ma anche se, presentandolo, ometta di depositare in cancelleria i documenti che lo giustificano.

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