Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21090 del 3 novembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto č tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneitā -, mentre alla lacunositā o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 cod. proc. civ., o con quello suppletorio), rimanendo esclusa la possibilitā di una pronunzia di non "liquet", che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.

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