Cassazione civile sentenza n. 2335 del 7 giugno 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'art. 265 del codice di procedura civile il giudice ha facoltą non obbligo di ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace.

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