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Articolo 206 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assistenza delle parti all'assunzione

Dispositivo dell'art. 206 Codice di procedura civile

Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova [84 disp. att.] (1).

Note

(1) L'assistenza delle parti deve essere attiva, ossia consistere nella effettiva partecipazione alla prova, personalmente o a mezzo del difensore.
Le parti possono sempre rilasciare dichiarazioni e porre domande al giudice, nonché essere poste a confronto con i testi (tranne nell'interrogatorio informale).
Solo nel caso di ispezione corporale (art. 260 del c.p.c.) è previsto che la parte possa essere esclusa dall'assunzione per evitare la lesione dei diritti di libertà personale e riservatezza del soggetto sottoposto all'esame.

Ratio Legis

La partecipazione attiva delle parti nella fase di assunzione delle prove è espressione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost..

Spiegazione dell'art. 206 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore ha voluto assicurare che l'assunzione dei mezzi di prova avvenga nel contraddittorio delle parti, e ciò perché il diritto alla prova viene pacificamente riconosciuto come manifestazione del diritto all'azione e alla difesa in giudizio.

Tale diritto deve intendersi sia nel senso di diritto all'ammissione di tutte le prove delle quali le parti dispongano e che possono rivelarsi utili al fine di dimostrare i fatti dalle stesse allegati, sia come diritto all'assunzione di quei mezzi di prova ammessi in quanto considerati rilevanti.
Il mancato rispetto del principio del contraddittorio, anche in fase di assunzione della prova, determina la nullità del procedimento di acquisizione, la quale ha tuttavia carattere relativo (ciò significa che, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 157 del c.p.c., la stessa deve essere denunciata dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi o alla sua conoscenza).

Occorre evidenziare, comunque, che la presente norma trova nella prassi scarsa applicazione pratica, in quanto solo raramente le parti sono personalmente presenti all'assunzione.
Essa è applicabile alle sole parti regolarmente costituite a mezzo di procuratore oppure nei giudizi in cui è ammessa la personale comparizione; nel corso dell'assunzione, infatti, potrebbero sorgere incidenti o essere sollevate eccezioni, in relazione ai quali solo la parte costituita potrebbe avere una conoscenza sufficiente od un apprezzabile interesse ad interloquire.

La posizione della parte va tenuta distinta da quella del procuratore che la assiste; su quest’ultimo soltanto grava un vero e proprio onere a comparire all'udienza fissata dal giudice per l'assunzione dei mezzi di prova, mentre le parti sono titolari di una mera facoltà, rimessa alla loro scelta discrezionale.

Solo eccezionalmente il diritto delle parti di assistere può essere escluso, e questo accade, ad esempio, quando si debba procedere ad un'ispezione corporale (ipotesi in cui la presenza delle parti non è conciliabile con il rispetto della persona ispezionata).
Se, invece, le parti dovessero risultare escluse o impedite alla partecipazione senza un valido motivo, la prova ugualmente assunta deve considerarsi nulla.

I poteri spettanti alle parti presenti sono previsti dalle norme che disciplinano l'assunzione dei singoli mezzi di prova; queste possono, previa autorizzazione del giudice (sempre revocabile o modificabile) svolgere osservazioni, fare dichiarazioni, rivolgere domande e proporre istanze a colui che procede all'assunzione, nonché divenire, a loro volta, oggetto di interrogazione o di confronto con i testimoni (è da escludere, invece, l’interrogatorio libero delle parti presenti, poiché esso necessita di uno specifico ordine del giudice).

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